III.
NORME
PER
IL SERVIZIO DI PRESIDIO
Premessa.
Questa pubblicazione comprende le norme che devono disciplinare l'attività presidiarla. Esse sono precedute e integrate dalle norme relative agli onori militari - dato il loro carattere prevalentemente presidiar io - e da quelle relative alla Bandiera, che nella vita di presidio, non meno che nella vita di guerra, deve riassumere e alimentare incessantemente la nobilità delle glorie guerriere della Patria.
Il presidio è oggi il nucleo fojul amputale. - della Nazione militare. La preparazione guerriera del cittadino, scopo supremo di tutta l'attività militare, in tempo di pace, deve avere nel presidio il suo principale centro animatore e propulsore.
All'inscindibilità delle funzioni di cittadino e di soldato, nello Stato Fascista, deve corrispondere, in ogni presidio, la fusione sempre più intima tra vita militare e vita pubblica, nella comune devozione alla Monarchia e al Regime.
A) Nelle presenti norme, quando si dice:
a) bandiera : vale stendardo o labaro ;
b) forze armate : vale R. Esercito, R. Marina, R. Aero-
nautica, R. Guardia di Finanza, M. V. S. N.;
c) reggimento, battaglione, compagnia : vale unità equi-
valenti ;
d) corpo : vale distaccamento ; ^
e) ufficiali : vale anche cappellani militari e atssaaaiì
croce rossa italiana.