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PARTE SECONDA GLI ONORI MILITARI
Capo II. ONORI ALLA BANDIERA
19. Gli onori militari, precisati nel presente capo, sono dovuti:
a) alle bandiere militari delle forze armate;
b) al gagliardetto del direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e a quelli delle Federazioni provinciali fasciste, quando sono accompagnati da scorta armata;
c) alle bandiere nazionali decorate di:
medaglia d'oro al valor militare (municipi
di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore);
medaglia di bronzo al valor militare (municipio di Feltre);
croce di guerra al valor militare (municipi
di Limana e Seren del Grappa).
20. Gli onori di presidio vengono resi:
a) alla bandiera di guerra, quando giunge per la prima volta nel presidio, e quando ne parte per nuova destinazione, sempre che arrivo e partenza avvengano in forma ufficiale;
b) con modalità fissate, di volta in volta, dal comandante del corpo d'armata, sulla base delle prescrizioni stabilite per gli onori di presidio di 1° grado (prospetto A).
21. Gli onori di rito vengono resi:
a) alla bandiera di guerra, quando viene presentata àl~repartcrtri aTmi e quando ne viene allontanata;
b) alla bandiera di presidio, quando viene issata su edificio o accampamento ove sia comandata una guardia o siano alloggiate truppe; gli onori si ripetono quando la bandiera viene ammainata;
Cj nell'ordine seguente: la guafd^à^-Tril reparto che attendo la ba1' presenta le armi quanrèk, la bandiera sta r-' giullSere o per essere issata o amriWi.at»;