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in forma privatissima, non sono dovuti onori di sorta;
b) gli onori sono limitati alla rappresentanza (in uniforme di marcia) nei presidi temporanei di truppe fuori sede per esercitazioni e manovre, ovvero per servizio d'ordine pubblico (201) o di soccorso pubblico (228);
c) non sono dovuti onori di presidio durante il periodo nel quale le bandiere sono issate a mezz'asta per lutto nazionale (13).
Onori di carica.
27. Si distinguono in:
a) onori ili 1° grado, pari a quelli di 1° grado indicati nel prospetto A, se dovuti al Capo del Governo;
b) onori di 2° grado, pari a quelli di 2° grado indicati nel prospetto A - limitatamente alla rappresentanza d'onore, al picchetto d'onore e alla giiardia d'onore-, quest'ultima, solo per le sedi del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati - se dovuti:
ai cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata, quando indossano le relative insegne;
al presidente e alle rappresentanze del gran consiglio fascista, del senato del regno e della camera dei deputati;
ai ministri segretari di Stato; al segretario del Partito nazionale fascista (1); ai sottosegretari di Stato; ai marescialli d'Italia, al grande ammiraglio, al maresciallo dell'aria;
al presidente della reale accademia d'Italia ; al capo di stato maggiore generale;
c) onori di 3° grado, resi con l'esposizione delle bandiere di presidio, la rappresentanza e il plotone d'onore, se dovuti:
ai capi di stato maggiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica;
al comandante generale della M. V. S. N.;
(1) Il Segretario del P. N. F. ha assunto la denominazione di « Segretario del Partito Nazionale Fascista - Ministro Segretario di Stato».