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ai generali d'armata, ai comandanti designati d'armata e agli ufficiali di grado equivalente delle altre forze armate dello Stato;
al capo di stato maggiore della M. V. S. N.;
ai sottocapi di stato maggiore delle forze
armate;
al comandante del corpo d'armata e al comandante della difesa territoriale in sede, nonché alle altre autorità militari in sede, aventi grado equivalente nelle altre forze armate dello Stato;
al prefetto in sede;
ai patriarchi, agli arcivescovi e ai vescovi diocesani, quando si recano a prendere possesso della rispettiva diocesi.
Esposizione delle bandiere.
28. L'esposizione delle bandiere di presidio viene effettuata nei casi indicati al n. 12, nonché in occasione degli onori di presidio indicati nel prospetto A e ài n. 27.
Salva d'onore.
29. La salva d'onore viene eseguita:
a) con colpi a salve d'artiglieria:
per rendere onori reali;
per rendere onori di presidio al Capo del Governo;
nelle ricorrenze indicate nel prospetto D;
b) con raffiche a salve, di fucileria o mitragliatrici, in occasione di cerimonie funebri o in commemorazione di Caduti in guerra o per la causa fascista, svolte fuori dell'abitato (cimiteri di guerra, parchi della rimembranza, ecc.).
Rappresentanza d'onore.
31. La rappresentanza d'onore:
a) è dovuta per rendere onori di presidio reali o di carica (27);
b) è costituita dagli ufficiali e dai sottufficiali di tutte le forze armate del presidio, liberi dal servizio; può essere limitata, ove occorra, agli ufficiali dei gradi più elevati ovvero ad aliquote di ufficiali o sottufficiali d'ogni grado, arma, corpo e specialità;