— 159 —•
c) intervenire con spontaneo cameratismo, in aiuto di altro militare di qualunque grado, ogni volta che ne abbisogni per salvaguardare il prestigio militare e il decoro dell'uniforme;
d) osservare, in modo esemplare, tutte le prescrizioni locali o generali in vigore per il pubblico in genere;
e) astenersi dal frequentare compagnie equivoche, locali ove si giochi d'azzardo, ambienti e ritrovi malfamati o comunque non confacentisi col
: decoro dell'uniforme e del grado; in caso di dubbio rivolgersi, per consigli in proposito, a superiori o colleglli già pratici del presidio;
jj non trattenersi a oziare in luoghi di ritrovo pubblico, specie piazze o giardini, in ore diverse da quelle della libera uscita;
g) evitare di compiere, e far compiere da militari in uniforme, anche se attendenti, servizi di fatica o incarichi comunque non confacentisi col decoro dell'uniforme;
astenersi dal tenere le mani in tasca; i) evitare il linguaggio volgare o scurrile e particolarmente la bestemmia; nonché discussioni smodate, schiamazzi o grida incomposte.
Capo VI.
ONORI FUNEBRI
68. Gli onori funebri militari vengono resi con una rappresentanza militare ovvero - nei soli casi indicati — con rappresentanza e scorta d'onore.
Rappresentanza militare.
69. La rappresentanza militare, dovuta nei casi qui di seguito indicati, è concessa compatibilmente con le possibilità del presidio.
70. Costituzione della rappresentanza per i militari morti in attività di servizio:
a) per un maresciallo d'Italia, un generale d'armata o di corpo d'armata: tutti gli ufficiali del presidio liberi dal servizio;