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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   6) per un generale di divisione o di brigata: due
   ufficiali generali e, per ciascun corpo o servizio del presidio, un ufficiale superiore e due inferiori;
   c) per un ufficiale superiore: due ufficiali superiori dello stesso grado del defunto e, per ciascun corpo o servizio del presidio, due ufficiali inferiori;
   d) per un ufficiale inferiore: due ufficiali inferiori per ciascuna arma del presidio;
   e) per un militare appartenente a un corpo
   0 reparto del presidio, oltre alla prescritta rappresentanza, intervengono:
   tutti gli ufficiali del corpo o reparto, se il defunto era ufficiale; gli ufficiali della compagnia e tutti i sottufficiali, se sottufficiale;
   un ufficiale, due sottufficiali e tutti i graduati della compagnia, se graduato di truppa;
   un ufficiale, un sottufficiale, due caporali e possibilmente i soldati della stessa squadra cui il defunto apparteneva, se soldato;
   /) per un sottufficiale o militare di truppa non appartenente a un corpo del presidio: sei militari dello stesso grado del defunto.
   71. Costituzione della rappresentanza militare in casi speciali:
   a) per personaggi illustri o benemeriti della Patria, ai quali vengano resi pubblici onori funebri, con intervento di autorità politiche e civili, il presidio militare se invitato, interviene in corpo o rappresentanza, per determinazione del comandante di presidio, previ accordi con le autorità locali;
   b) per un ufficialo morto non in attività di servizio: la metà della rappresentanza stabilita, per
   1 pari grado in attività di servizio, e sempre che la rappresentanza sia richiesta dalla famiglia;
   c) per un decorato (li medaglia (l'oro al valor militare, al valor di marina o al valore aeronautico: un ufficiale superiore e due inferiori, a meno che, polii grado che il defunto rivestiva, non sia dovuta una rappresentanza maggiore;
   d) per i non militari indicati nel n. 74 lettera d): un ufficiale superiore e due inferiori;
   e) per i professori e i maestri civili di scuole militari: rappresentanza mista composta da ufficiali e insegnanti civili e da allievi di ciascun corso, della scuola alla quale il defunto apparteneva.