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Scorta d'onore.
74. La scorta d'onoro ai cortei funebri militari è dovuta - nei casi indicati al numero 73 e seguenti -in aggiunta alla rappresentanza militare, compatibilmente con le condizioni di forza del presidio ed è costituita:
a) secondo disposizioni date, di volta in volta,
dal Ministero della guerra, se dovuta: a persona della Famiglia Reale; al Sommo Pontefice;
a Capo di Stato estero o a Principe di famiglia regnante estera, qualora i funerali abbiano luogo in territorio nazionale;
a un cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata;
a un membro del governo in carica; a un ambasciatore di potenza estera;
b) dall'intero presidio, con bandiere di guerra e musiche, se dovuta:
a un maresciallo d'Italia, generale d'armata, e comandante designato d'armata, o a ufficiali aventi grado equivalente nelle altre forze armate dello Stato;
al capo di stato maggiore generale o al capo di stato maggiore dell'esercito, se morti in carica, o a ufficiali aventi carica equivalente nelle altre forzo armate dello Stato;
d) dall'unità indicata nel prospetto C (73) -possibilmente comandata dalla stessa arma o dallo stesso reggimento al quale il defunto apparteneva se dovuta:
a un ufficiale o cappellano militare, di qualunque categoria delle forze armate dello Stato;
a un sottufficiale o militare di truppa delle forze armate dello Stato, morti in attività di servizio;
d) da un battaglione con bandiera di guerra
e musica, se dovuta:
al prefetto in sede;
a un ministro residente di potenza estera; a un accademico d'Italia; a un membro del Gran Consiglio Fascista; a un senatore o deputato.