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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 162 —•
   Scorta d'onore.
   74. La scorta d'onoro ai cortei funebri militari è dovuta - nei casi indicati al numero 73 e seguenti -in aggiunta alla rappresentanza militare, compatibilmente con le condizioni di forza del presidio ed è costituita:
   a) secondo disposizioni date, di volta in volta,
   dal Ministero della guerra, se dovuta: a persona della Famiglia Reale; al Sommo Pontefice;
   a Capo di Stato estero o a Principe di famiglia regnante estera, qualora i funerali abbiano luogo in territorio nazionale;
   a un cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata;
   a un membro del governo in carica; a un ambasciatore di potenza estera;
   b) dall'intero presidio, con bandiere di guerra e musiche, se dovuta:
   a un maresciallo d'Italia, generale d'armata, e comandante designato d'armata, o a ufficiali aventi grado equivalente nelle altre forze armate dello Stato;
   al capo di stato maggiore generale o al capo di stato maggiore dell'esercito, se morti in carica, o a ufficiali aventi carica equivalente nelle altre forzo armate dello Stato;
   d) dall'unità indicata nel prospetto C (73) -possibilmente comandata dalla stessa arma o dallo stesso reggimento al quale il defunto apparteneva se dovuta:
   a un ufficiale o cappellano militare, di qualunque categoria delle forze armate dello Stato;
   a un sottufficiale o militare di truppa delle forze armate dello Stato, morti in attività di servizio;
   d) da un battaglione con bandiera di guerra
   e musica, se dovuta:
   al prefetto in sede;
   a un ministro residente di potenza estera; a un accademico d'Italia; a un membro del Gran Consiglio Fascista; a un senatore o deputato.