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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   PARTE TERZA IL PRESIDIO
   Capo VII. PRESIDIO E DISTACCAMENTO
   87. II Presidio è il complesso delle unità e degli enti dell'esercito, risiedenti in un centro abitato.
   Presidio temporaneo, dicesi quello costituito in località ove le truppe risiedono temporaneamente.
   91.* Comandante di presidio:
   a) il comando di presidio viene assunto:
   dal comandante della divisione in sede - o dal più anziano tra i comandanti di divisione in sede -anche se nello stesso presidio vi siano altri ufficiali più elevati in grado o più anziani (1);
   dal più elevato in grado o anzianità tra i comandanti in sede, in tutti gli altri casi, esclusi gli ufficiali non appartenenti ad arma combattente.
   Distaccamento.
   94. Ogni reparto dislocato in sede diversa da quella del corpo Cnr appartieni5, forma distacca -mento. Il distaccamento può essere ordinario c straordinario.
   95. Il distaccamento ordinario:
   a) è costituito, d'ordine del Ministero della guerra, per esigenze di carattere permanente;
   b) ò cambiato normalmente:
   ogni tre mesi, se costituito da un solo j>lo-tone o unità equivalente;
   ogni anno - di preferenza dopo le esercitazioni estive - se di battaglione, compagnia o unità equivalente, fatta eccezione per i distaccamenti di battaglione alpino, gruppo artiglieria, battaglione o
   (1) Il Ministero della Guerra, Gabinetto, con la circolare n. 70200 in data 30 ottobre 1937-XVI, ha stabilito che il comando di presidio dev'essere sempre devoluto al comandante della divisione di fanteria.