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die davanti al monumento ai caduti venga comandato un servizio di guardia d'onore, fornito da rappresentanze di tutte le forze armate del presidio, eventualmente affiancate a rappresentanze delle locali organizzazioni combattentistiche, premditari e giovanili.
Cerimonie pubbliche.
116. La partecipazione di rappresentanze militari a cerimonie pubbliche indette nel presidio:
a) è obbligatoria:
nelle commemorazioni di fasti militari e nelle cerimonie in onore di militari Caduti in guerra;
nelle cerimonie di carattere civile, svolte in forma ufficiale, per determinazione del prefetto; in tal caso le modalità della partecipazione sono fissate, di massima, dal comandante di presidio;
b) è facoltativa negli altri casi, ed è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione del comandante di presidio;
c) è adeguata all'importanza e al carattere della cerimonia.
Ufficiale in rappresentanza.
117. L'ufficiale in rappresentanza di autorità e di enti militari, in occasione di pubbliche cerimonie:
a) è comandato, anche all'infuori dei turni, tenendo specialmente presente lo spirito della cerimonia, nonché le particolari esigenze 'del servizio;
b) deve notificare la sua qualità a chi presiede alla cerimonia;
e) deve occupare, nell'ordine delle precedenze, il posto dovuto all'autorità o all'ente da lui rappresentato.
Omaggi all'esercito.
118. Qualsiasi segno di omaggio all'esercito, spontaneamente fatto dalle autorità locali o dalla cittadlTrarmift^jleEL'egsere sempre degnamente accolt o valorizzato e, se d^l caso, contraccambif+<' uel,e forme proviste dalle presenti Norme « ,n quelle consuetudinarie locali. Occorre però: