— 170 —•
a) valutare sempre ponderatamente l'opportunità di accettare o meno offerte spontanee di doni o elargizioni di qualsiasi natura, fatte a favore (li militari del presidio;
b) astenersi, in ogni caso, dal sollecitare, sotto qualsiasi forma, invio di doni o contributi di qualsiasi specie, da persone o enti estranei all'ambiente militare.
Tutela del prestigio militare.
119.* Il prestigio delle forze armate del presidio dev'essere tenuto alto e salvaguardato in ogni circostanza; esso è affidato alla tutela dei militari d'ogni prado e particolarmente a quella del comandante di presidio.
120. In caso di incidenti con estranei alle forzo armate, il militare deve:
a) evitare atti o parole cbe possano comunque essere intesi come provocazione;
b) reagire, con energia, se provocato, senza mai trascendere ad atti o parole contrastanti col decoro dell'uniforme;
c) richiedere, ove occorra, l'intervento dell'arma dei carabinieri Reali o di vicine caserme o posti di pubblica sicurezza;
d) riferire subito l'accaduto ai superiori diretti.
121. In caso di offese contro un militare, comunque e dovunque commesse, l'offeso, prima di produrre querela all'autorità giudiziaria, deve notificare al Ministero della guerra, per via gerarchica, il suo intendimento di querelarsi o ottenere la relativa autorizzazione.
Tale antorizzazione non è necessaria quando si tratti di offese totalmente estranee alla disciplina e al servizio militare e che investano strettamente la persona privata del militare offeso.
• 122. In eventuali vertenze cavalleresche: - che comunque possano insorgere fra appartenenti alle forze armate dello Stato, ovvero fra essi ed i civili -il sentimento dell'onore, rettamente inteso la serenità > _ dello spirito e la generosa lealtà, debbono inspirare re il comportamento delle parti in causa.
-Le fTTutv^Uijjvigj. 1q svolgimento delle vertenze cavalleresche soììo-contenute nell'allegato al Rego-lamento di disciplina militare.