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e) l'organizzazione di competizioni sportive militari dev'essere normalmente limitata a quelle prescritte dalle norme in vigore nell'esercito.
131. La partecipazione a competizioni sportive organizzate da enti non militari, può essere eccezionalmente consentita, a militari isolati o a rappresentanze di enti militari;
a) compatibilmente con le preminenti esigenze addestrative dei reparti e dei singoli;
b) solo dopo aver accertato nei concorrenti le spiccate attitudini sportive, necessarie per figurare degnamente in pubblico;
c) previa autorizzazione:
del comandante del corpo d'armata, se si tratta di competizioni locali o regionali;
del Ministero della guerra, se si tratta di competizioni nazionali o internazionali.
132. 1 militari olimpionici e quelli cbe lianno conseguito, nel campo sportivo, campionati nazionali o internazionali o cbe hanno comunque riportato vittorie sportive di eccezionale valore, tanto individuali, quanto collettive, devono essere segnalati al Ministero della guerra il quale, se del caso, e dopo che i militari stessi avranno compiuta l'istruzione di recluta, provvederà ad assegnarli in appositi centri di preparazione sportiva, allo scopo di consentire la continuazione d'un appropriato allenamento.
Capo X.
RIVISTE E FESTE MILITARI
Rivista militare.
133. Comprende:
a) presentazione, alla persona che passa la rivista, delle unità o rappresentanze di tutte le forze armate del presidio, degli equipaggi di navi da guerra, anche se in porto per soggiorno temporaneo, ed eventualmente delle locali formazioni premilitari, postmilitari, giovanili e dei corpi armati locali;
b) slilaiuento, delle stesse unità, davanti alla persona che passa la rivista.