- 174 —
tutti gli enti militari, come glorificazione dello spirito militare, commemorazione dei Caduti in guerra, esaltazione del valore guerriero dell'Italia di Vittorio Veneto.
Feste d'arma o di corpo.
142. Sono svolte:
a) normalmente: in occasione del giuramento delle reclute; nella ricorrenza indicata, per ciascun reggimento, nel prospetto H; in occasione di altro solennità reggimentali;
b) eventualmente: per speciali solennità nazionali o locali;
c) con modalità approvate dal comandante di presidio, e comprendenti di massima;
una rivista militare delle truppe dell'arma o del reggimento;
una festa militare austera, svolta nel modo che il comandante del corpo stima più conveniente, in relazione alle condizioni del presidio e ad altre circostanze del momento.
143. Alla festa partecipano, previo invito del corpo interessato:
a) una piccola rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e truppa, d'ogni arma o specialità di tutte le forze armate del presidio;
b) una rappresentanza degli ufficiali in congedo e delle associazioni dell'arma o specialità;
c) eventualmente, e previa autorizzazione del comandante di presidio;
le locali autorità militari, politiche e civili; rappresentanze delle locali formazioni premilitari, postmilitari e giovanili.
Giorni festivi.
145. I giorni festivi risultano nel prospetto D.
Una giornata festiva per settimana - di massima la domenica - deve considerarsi di completo riposo, con le prescrizioni contenute nelle Norme per la vita di caserma. In tal giorno, nelle caserme non viene suonata la sveglia; sottufficiali e militari di truppa vengono svegliati dal personale di servizio, nell'ora indicata dal comandante di compagnia, ed eventualmente dal comandante di reggimento,