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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 178 —•
   notificare all'ufficiale di picchetto, possibilmente per iscritto; dove va, motivo e tempo presumibile dell'assenza dalla caserma, itinerario approssimativo.
   153. Reperibilità dei militari isolati:
   a) tutti i militari delle armi alloggiati fuori caserma hanno l'obbligo di agevolare la loro reperibilità, per qualsiasi esigenza di servizio, notificando il proprio indirizzo al corpo, reparto o ufficio presso il quale prestano servizio e aggiungendo, ove occorra, numero del telefono o altro modalità necessarie per
   . eventuali ricerche;
   b) i sergenti maggio ri, i sergenti e i militari di truppa, in libera uscita, non possono oltrepassare i limiti del presidio, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, mediante permesso o licenza (156);
   c) gli ufficiali, nonché i sottufficiali, non alloggiati in caserma, non possono pernottare fuori del presidio; in casi speciali, il comandante di presidio può anche stabilire entro quante ore devono essere reperibili per eventuali esigenze di servizio.
   154.* 11 militare isolato i n soggiorno temporaneo, nel presidio o in qualunque centro abitato - per servizio, licenza, ecc. — per un periodo non inferiore a 48 ore, ha l'obbligo di notificare indirizzo e motivo del soggiorno:
   a) se ufficiale generale o colonnello comandante di corpo o capo servizio: al coniando del corpo d'armata - se lia sedo nello stesso presidio — e al comando di presidio;
   b) se ufficiale superiore o inferiore: al comando di presidio se esiste; altrimenti al localo comando dell'arma dei carabinieri Reali;
   c) so sottufficiale o militare di truppa: al co-. mando del distretto militare se esiste nel presidio,
   altrimenti al locale comando dell'arma dei carabinieri Reali; in ogni caso, presentando personalmente il foglio di viaggio o di licenza, e giustificazione dei soggiorno.
   Operazioni giornaliere.
   155.* Le operazioni giornaliere sono regolate dai singoli enti interessati, secondo le prescrizioni indicate nelle Norme per la vita di caserma, e sulla base dell'orario di massima di presidio.