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Capo XII. IMMOBILI PRESIDIAR!
Misure preventive contro gli incendi.
171. Devono comprendere:
a) norme precauzionali da osservarsi nelle località e negli immobili specialmente soggetti a incendi;
b) predisposizioni per l'impiego di personale e mezzi per l'estinzione degli incendi negli immobili
- militari;
c) predisposizioni per l'eventuale concorso delle truppe all'estinzione di incendi in località od immobili non militari.
174. Gli estintori:
a) banno limitato campo d'azione e vanno quindi considerati soltanto quali mezzi adatti per soffocare un principio d'incendio: due, tre al massimo, sono normalmente sufficienti a tale scopo, possono essere sostituiti da bombe pirofughe-,
b) il quantitativo occorrente dev'essere quindi commisurato all'importanza degli immobili, in relazione all'entità del materiale infiammabile e all'esistenza o meno di altri mezzi disponibdi per il pronto impiego;
c) devono essere normalmente raggruppati in pochi punti (corpi di guardia, posti di vigilanza, eco.) e collocati in modo da risultare ben visibili e facilmente accessibili, come androni, scale, porticati, corridoi, ecc.;
d) devono essere custoditi in appositi armadi, muniti di sportelli a vetri trasparenti e di due chiavi per la serratura, una delle quali sempre in consegna al personale di guardia e l'altra posta in adatto armadietto, collocato a fianco del precedente, e chiuso con legatura sigillata a piombo, in guisa che chiunque, rompendo il sigillo, possa ritirare la chiave e aprire l'armadio che contiene gli estintori.
176. Il concorso delle truppe all'opera di spegnimento degli incendi, ovo siano già sul posto personale e mezzi del servizio pompieristico locale;