Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (181/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (181/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — 181 —•
   a) viene regolato con le norme indicate al Capo XVIII (servizio di soccorso pubblico);
   b) si svolge sempre alla diretta dipendenza del proprio comandante;
   c) si limita, di massima, al mantenimento dell'ordine nelle adiacenze del luogo dell'incendio e solo eccezionalmente in prestazioni accessorie all'opera di spegnimento o di soccorso, su richiesta del comandante della squadra pompieri (175).
   PARTE QUAETA SERVIZI GENERALI
   Capo XVII.
   SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO
   201. Il regime fascista, educando il popolo all'obbedienza, alla disciplina civica e al consapevole rispetto della legge, ha reso eccezionale l'impiego di truppe in servizio d'ordine pubblico.
   Le disposizioni che seguono hanno solo valore orientativo per i comandanti dei reparti eventualmente comandati in tale servizio.
   202. Scopo del servizio:
   a) mantenere o ripristinare l'ordine e concorrere ai servizi di ordine pubblico nelle strade e nelle piazze;
   b) tutelare, in caso di perturbamento dell'ordine pubblico, località da proteggere in modo particolare (palazzi Reali, assemblee legislative, uffici pubblici di speciale importanza, ambasciate, legazioni, consolati, stabilimenti carcerari, banche, pubblici servizi, impianti industriali che assicurano servizi di prima necessità, quali gas, luce, acqua, trasporti, magazzini viveri, ecc.);
   c) assicurare, con uomini e materiali, il funzionamento di servizi di pubblico interesse (214),