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olie non possano restare sospesi senza grave danno imminente per le popolazioni, e ohe non potrebbero funzionare con altri mezzi.
203. Per ognuno dei posti indicati alla lettera b del n. 202, dovrà essere compilata, d'accordo con l'autorità di pubblica sicurezza, apposita consegna,
con le norme prescritte per il servizio di guardia (248).
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Notificazioni 0. P.
204. L'autorità di pubblica sicurezza segnala normalmente al comandante di presidio gli avvenimenti di rilievo relativi all'ordine pubblico, specie se possono indurre a richiesta di picchetti armati.
Progetti O. P.
205.* I progetti O. P.:
a) vengono compilati solo:
in previsione di gravi perturbamenti interni; nei presidi tenuti da ufficiali generali e in quelli dei centri abitati di notevole importanza, nei quali ciò sia ritenuto opportuno dal prefetto.
Direzione del servizio.
206.* La direzione del servizio, con la conseguente responsabilità della sua esecuzione:
a) è tenuta normalmente dall'autorità di pubblica sicurezza;
b) in caso di gravi perturbamenti può essere assunta dall'autorità militare.
Intervento delle truppe.
207. L'intervento delle truppe ha luogo:
a) per l'arma dei carabinieri reali: d'iniziativa, secondo le norme speciali vigenti nell'arma, ovvero a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza;
b) per le altre armi e specialità: normalmente a richiesta dell'autorità di
pubblica sicurezza;
eventualmente d'iniziativa dell'autorità militare, quando ad essa è affidata, la direzione del ser-v'zio, o in casi di particolare gravità e urgenza.