Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (182/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (182/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — 182 —•
   olie non possano restare sospesi senza grave danno imminente per le popolazioni, e ohe non potrebbero funzionare con altri mezzi.
   203. Per ognuno dei posti indicati alla lettera b del n. 202, dovrà essere compilata, d'accordo con l'autorità di pubblica sicurezza, apposita consegna,
   con le norme prescritte per il servizio di guardia (248).
   «
   Notificazioni 0. P.
   204. L'autorità di pubblica sicurezza segnala normalmente al comandante di presidio gli avvenimenti di rilievo relativi all'ordine pubblico, specie se possono indurre a richiesta di picchetti armati.
   Progetti O. P.
   205.* I progetti O. P.:
   a) vengono compilati solo:
   in previsione di gravi perturbamenti interni; nei presidi tenuti da ufficiali generali e in quelli dei centri abitati di notevole importanza, nei quali ciò sia ritenuto opportuno dal prefetto.
   Direzione del servizio.
   206.* La direzione del servizio, con la conseguente responsabilità della sua esecuzione:
   a) è tenuta normalmente dall'autorità di pubblica sicurezza;
   b) in caso di gravi perturbamenti può essere assunta dall'autorità militare.
   Intervento delle truppe.
   207. L'intervento delle truppe ha luogo:
   a) per l'arma dei carabinieri reali: d'iniziativa, secondo le norme speciali vigenti nell'arma, ovvero a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza;
   b) per le altre armi e specialità: normalmente a richiesta dell'autorità di
   pubblica sicurezza;
   eventualmente d'iniziativa dell'autorità militare, quando ad essa è affidata, la direzione del ser-v'zio, o in casi di particolare gravità e urgenza.