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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Picchetti armati.
   208. I picchetti armati sono reparti di truppa, disponibili per il servizio d'ordine pubblico o di soccorso pubblico. Vengono ordinati dal comandante di presidio, previa richiesta del prefetto, e sono normalmente costituiti da unità organiche. Possono essere: ordinari, straordinari e speciali.
   209. Il picchetto armato ordinarlo:
   a) è disponibile normalmente nelle caserme designate dal comandante di presidio, il quale ne 'stabilisce anche forza, inquadramento ed eventuali (modalità per assicurarne l'impiego rapido ed efficace;
   b) è in servizio giornaliero, elio ha inizio al distacco della guardia;
   c) è costituito da militari comandati a turno fra tutti i presenti ai reparti e prendono parte, di massima, a tutte le istruzioni. Però nelle ore di libera uscita:
   il comandante del picchetto, dopo aver riunito e passato in rivista la truppa, può uscire dalla caserma, ma dev'essere sempre prontamente reperibile (nome e recapito devono essere affissi, di volta in volta, nella camera dell'ufficiale di picchetto);
   i militari di truppa rimangono in caserma e indossano l'uniforme prescritta per i servizi d'brdine pubblico; possono spogliarsi dopo la ritirata.
   Quando il picchetto è uscito di caserma per servizio d'ordine pubblico odi soccorso pubblico (231) il comandante del reggimento, o l'ufficiale che ha la precedenza gerarchica fra quelli presenti in caserma, provvede immediatamente a sostituirlo con un picchetto straordinario (211).
   211. Il picchetto straordinario, di forza adeguata alle esigenze d'impiego, può essere ordinato dal comandante di presidio:
   a) in seguito a richiesta fatta dall'autorità o da ufficiali di pubblica sicurezza;
   b) d'iniziativa - informandone l'autorità di pubblica sicurezza - quando occorra rinforzare o sostituire il picchetto armato ordinario.
   Può essere, altresì, ordinato da qualunque altro ufficiale, limitatamente al corpo cui appartiene, nei casi di assoluta gravità e urgenza, informandone, nel modo più sollecito, le autorità sopra indicate.