— 184 —•
212. Il picchetto speciale:
a) viene ordinato, di volta in volta, dal comandante del presidio, per mantenere l'ordine:
nelle stazioni ferroviarie e negli scali marittimi, in occasione di grandi movimenti di truppa;
presso i tribunali militari, le corti d'assisi e i tribunali penali o speciali;
nelle sezioni elettorali, in occasione di elezioni;
b) può essere richiesto dagli enti locali interessati, che ne indicano anche il compito e, se del caso, le modalità per assolverlo;
c) viene sostituito ogni 24 ore, qualora il servizio dovesse durare più giorni.
Armamento.
213. L'armamento delle truppe:
a) è limitato, di massima, alle armi individuali, con lo seguenti dotazioni di cartucce:
ogni fucile o moschetto: 12 cartucce a mitraglia e 36 a pallottola;
ogni pistola: 36 cartucce a pallottola;
b) comprende eventualmente mitragliatrici e fucili mitragliatori dei reparti, con 10 caricatori a pallottola per ogni arma;
c) è portato, per l'arrivo sul luogo di impiego: dalle truppe a piedi: pistola carica, fucile
o moschettto carico a mitraglia, in posizione di sicurezza e con baionetta inastata;
dalle truppe a cavallo: sciabola sguainata.
Richieste.
214.* Le richieste di picchetti armati:
a) sono fatte, normalmente per iscritto, dalla autorità di pubblica sicurezza:
al comandante di presidio, se devono essere impiegati non oltre i 5 chilometri dai limiti di presidio;
al comandante della divisione, negli altri casi; al ministero della guerra, per il tramite del ministero dell'interno, se le truppe devono essere impiegate per servizi di pubblico interesse (lettera c del numero 202);