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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Rapporti.
   226. Il comandante del picchetto o del gruppo di picchetto, impiegati in servizio d'ordine pubblico, deve segnalare al comandante del presidio avvenimenti o esigenze inerenti al servizio:
   di volta in volta e direttamente, in casi di particolare gravità o urgenza;
   al termine del servizio e pel tramite gerarchico, negli altri casi.
   Cessazione del servizio.
   227. L'allontanamento del picchetto armato dal luogo d'impiego può avvenire solo in seguito ad autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza preposta al servizio.
   Capo XVIII.
   SERVIZIO DI SOCCORSO PUBBLICO
   228. Scopo del servizio: cooperare al soccorso di popolazioni colpite da pubbliche calamità (disastri tellurici, inondazioni, incendi, ecc.).
   L'opera di soccorso riesce efficace solo so improntata a prontezza d'intervento, a largo spiiito d'iniziativa e inspirata ad elevato senso di abnegazione e sacrificio; le presenti norme hanno quindi solo valore largamente orientativo.
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   Segnalazioni d'allarmi.
   229. Al primo sentore d'una calamità pubblica, il comando di presidio, o qualunque altra autorità militare che ne sia venuta a conoscenza, ha il dovere di darne notificazione, coi mezzi più celeri, al prefetto della provincia, al Ministero dei lavori pubblici e alle autorità gerarchiche, precisando possibilmente i limiti del disastro, accertati o presunti, i soccorsi disposti e quelli ulteriormente occorrenti.