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Concorso dell'autorità militare.
230. L'impiego delle (ruppe nel servizio di soccorso pubblico può avvenire:
a) normalmente, su richiesta dell'autorità politica o civile;
b) eventualmente, in casi di particolare gravità, d'iniziativa dell'autorità militare localo.
231. Le richieste di personale e mezzi militari devono essere fatte:
a) normalmente al comandante di presidio e all'autorità militare più prossima o più prontamente reperibile;
b) al ministero della guerra, se trattasi di richieste di grande entità.
Per urgente impiego di truppe di limitata entità vengono utilizzati i picchetti armati ordinari, normalmente disponibili nelle caserme (209).
232. La direzione del servizio:
a) viene normalmente affidata al ministro dei lavori pubblici o a persona da esso delegata; fino al suo arrivo la direziono è assunta dal prefetto, che sovraintende anche all' impiego delle truppe e dei mezzi militari.
233. Compito dell'autorità militare: far giungere prontamente, nella località colpita, e nella più larga misura possibile, rispetto alle presunte esigenze, personale e mezzi per assicurare:
a) salvataggio e soccorso della popolazione, demolizione o puntellamento di edifici, conservazione e ricupero di valori e materiali utili;
b) attendamento, ricovero provvisorio, tutela sanitaria della popolazione;
c) installazioni provvisorio per uffici pubblici;
d) disciplina delle comunicazioni e tutela, dell'ordine pubblico e della proprietà pubblica e privata;
e) eventuale servizio di polizia mortuaria.
236.* Truppe occorrenti:
a) di massima, in ragione del 10 per cento degli abitanti;
b) nelle seguenti proporzioni di armi e specialità: 70 per cento di fanteria, 20 per cento del genio,