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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 193 —•
   l) formula di riconoscimento — serve per identificare gli estranei alla guardia, autorizzati ad accedere o transitare nel posto di guardia e comprende: la parola, scelta fra nomi di città; la controparola, scelta fra nomi di persone aventi la stessa iniziale della parola;
   m) distanza di riconoscimento — limite che, in casi speciali, non dev'essere oltrepassato da estranei alla guardia, prima di essere identificati; è normalmente compresa nella zona di vigilanza' affidata a una o più sentinelle; è precisata nella consegna delle guardie che hanno compiti di particolare importanza o delicatezza e viene praticamente indicata, ove necessario, con tabelle, recinti, ecc.;
   posto di riconoscimento — località stabilita dalla consegna per l'identificazione di estranei alla guardia (277);
   giornale della guardia —- serve per registrare avvenimenti di rilievo verificatisi durante il servizio (252);
   1>) rapporto ordinario della guardia —- serve al comandante della guardia per notificare al comando di presidio, al termine del servizio, gli avvenimenti registrati nel giornale della guardia (252);
   iq) rapporto sull'ispezione — serve per riferire i rilievi fatti nell'ispezione alla guardia (274).
   Specie e composizione della guardia.
   244.* Specie delle guardie. In ogni presidio possono essere comandate:
   fi) guardie d'onore (36);
   _£) guardie per esigenze d'ordine militare, ordinate o autorizzate dal comandante di présidio, per vigilare caserme, polveriere, fortificazioni, stabilimenti militari, ecc.;
   guardie per esigenze d'ordino pubblico, ordinate dal comandante di presidio, su richiesta della prefettura, per provvedere alla vigilanza di edifici pubblici, stabilimenti industriali, reclusori e altre località importanti, sempre che non sia possibile provvedervi con elementi della pubblica sicu-
   Manuale di regolamenti. - 7.