— 207 —•
presto al comando del presidio, eventualmente anche per telefono, dallo stesso comandante della ronda;
b) il militare colpevole di gravi infrazioni deve essere accompagnato dalla ronda alla caserma dove il militare è alloggiato; ovvero alla caserma della ronda, se trattasi di militare in licenza o di passaggio nel presidio.
283. Ufficiali di vigilanza, con compito analogo a quello indicato per il servizio di ronda, possono essere designati dal comando di presidio, a turno fra quelli dei corpi dipendenti, quando occorra esercitare una speciale vigilanza sui militari del presidio.
Capo XXI.
MODALITÀ PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE
284.* L'impiego del personale nei servizi di carattere presidiarlo, e particolarmente nei servizi di ordino pubblico, di soccorso pubblico, di guardia, di ronda e di fatica, viene regolato dal comando di presidio dando la precedenza:
al servizio di guardia rispetto ad altri servizi armati;
al servizio armato su quello disarmato; al servizio di reparto su quello delle suo frazioni.
285. I turni di servizio:
a) durano normalmente 24 ore, a cominciare dall'ora fissata pel distacco delle guardie;
b) vengono regolati dal comando del presidio o da quello del corpo cui il servizio è affidato in via continuativa (alleg. 11);
c) si intendono passati, anche se non ultimati: pel servizio di guardia, quando le sentinelle
siano state collocate;
pel servizio di picchetto armato e di ronda, quando il reparto o la ronda siano usciti di caserma per l'impiego, ovvero abbiano atteso in caserma oltre un'ora per essere impiegati.