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Polizia stradale militare.
335. Il servizio di polizia stradale militare:
a) può essere ordinato dal comando di presidio, in località o in periodo» di più intenso traffico di trasporti militari, per controllare la disciplina della circolazione stradale militare;
b) viene normalmente affidato a personale del servizio automobilistico e regolato in relazione allo contingenti esigenze del servizio.
t
Investimenti.
336. In caso di danni e investimenti causati o subiti da veicoli o autoveicoli militari:
a) l'investitore ba l'obbligo - nei limiti della possibilità - di prestare o procurare soccorso agli infortunati;
b) devono essere accertate le circostanze nelle quali si è svolto il fatto, raccogliendo testimonianze e prove (specie di persone estranee all'amministrazione militare), atte a dimostrare le relative responsabilità, e in modo particolare a mettere in evidenza i fatti che possono eventualmente eliminare, o attenuare, la responsabilità del conduttore, che per legge è sempre presunta;
c) riferire al più presto l'accaduto al comando di presidio, pel tramite del comando di corpo o reparto, facendo poi seguire particolareggiato rapporto comprendente, di massima:
dichiarazioni scritte dei testimoni, con indicazione delle loro generalità e del loro domicilio;
indicazioni della località dove avvenne l'incidente e delle circostanze nelle quali si è verificato, allegando possibilmente uno schizzo dimostrativo;
velocità e lato della strada tenuto all'atto dell'investimento; posizione esatta delle vetture nei crocevia;
eventuali segnalazioni fatte; targa o distintivo del veicolo investitore o investito;
ospedale, o posto di pronto soccorso, ove sono state eventualmente trasportate le persone investite; piagnosi medica (specie, gravità, durata delle lesioni);