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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 210 —•
   Polizia stradale militare.
   335. Il servizio di polizia stradale militare:
   a) può essere ordinato dal comando di presidio, in località o in periodo» di più intenso traffico di trasporti militari, per controllare la disciplina della circolazione stradale militare;
   b) viene normalmente affidato a personale del servizio automobilistico e regolato in relazione allo contingenti esigenze del servizio.
   t
   Investimenti.
   336. In caso di danni e investimenti causati o subiti da veicoli o autoveicoli militari:
   a) l'investitore ba l'obbligo - nei limiti della possibilità - di prestare o procurare soccorso agli infortunati;
   b) devono essere accertate le circostanze nelle quali si è svolto il fatto, raccogliendo testimonianze e prove (specie di persone estranee all'amministrazione militare), atte a dimostrare le relative responsabilità, e in modo particolare a mettere in evidenza i fatti che possono eventualmente eliminare, o attenuare, la responsabilità del conduttore, che per legge è sempre presunta;
   c) riferire al più presto l'accaduto al comando di presidio, pel tramite del comando di corpo o reparto, facendo poi seguire particolareggiato rapporto comprendente, di massima:
   dichiarazioni scritte dei testimoni, con indicazione delle loro generalità e del loro domicilio;
   indicazioni della località dove avvenne l'incidente e delle circostanze nelle quali si è verificato, allegando possibilmente uno schizzo dimostrativo;
   velocità e lato della strada tenuto all'atto dell'investimento; posizione esatta delle vetture nei crocevia;
   eventuali segnalazioni fatte; targa o distintivo del veicolo investitore o investito;
   ospedale, o posto di pronto soccorso, ove sono state eventualmente trasportate le persone investite; piagnosi medica (specie, gravità, durata delle lesioni);