PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA UNIFORME DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO
Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa e gli ufficiali di complemento (questi ultimi quando prestano servizio di prima nomina) debbono essere provvisti di tutti gli oggetti di uniforme e di equipaggiamento prescritti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
Gli ufficiali di complemento che hanno già compiuto il servizio di prima nomina, gli ufficiali in posizione ausiliaria e quelli in congedo provvisorio hanno l'obbligo di essere provvisti dei soli oggetti di divisa occorrenti per le uniformi ordinaria e di marcia; sono esonerati invece dall'obbligo di rinnovare gli oggetti di divisa per la grande uniforme militare e per la grande uniforme di cerimonia, che per essi sono quindi facoltative.
• ì Gli ufficiali di riserva e quelli non più iscritti nei ruoli 11011 hanno l'obbligo di mantenersi provvisti degli oggetti di uniforme.
Tutti gli ufficiali delle categorie in congedo, allorché vengano a trovarsi, in divisa, in luoghi ed in circostanze in cui sia di prescrizione per gli ufficiali in servizio permanente effettivo la grande uniforme, sono autorizzati ad indossare l'uniforme ordinaria con sciarpa e decorazioni.
L'uniforme degli ufficiali non in servizio permanente effettivo è quella prescritta per l'arma, corpo e specialità, cui abbiano per ultimo appartenuto (1).
CIRCOSTANZE NELLE QUALI GLI UFFICIALI IN CONGEDO POSSONO INDOSSARE L'UNIFORME
(Ved. n. 69 del Regolamento di disciplina).
(1) Qualora i reggimenti, eul gli ufficiali in congedo hanno per ultimo appartenuto, siano stati disciolti, i predetti ufficiali porteranno i distintivi dei reggimenti, che ne conservano le tradizioni.