Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (279/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (279/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   VI.
   REGOLAMENTO
   PER LE
   LICENZE DEL R. ESERCITO
   PAETE I.
   Generalità.
   1. La licenza è quella posizione speciale, durante la quale il militare è lasciato completamente libero da ogni servizio, allo scopo di potere:
   ?) attendere a particolari esigenze private;
   ?) ritemprare il corpo e la mente per una successiva, energica e fattiva ripresa delle sue attribuzioni.
   La. durata della licenza è fissata dall'autorità cbe la concede.
   2.* La licenza è un premio concesso a cbi ba ben meritato per attività e rendimento in servizio.
   È dovere del superiore concederla ai militari meritevoli, in guisa tale cbe non abbia a risentirne il servizio.
   3. La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio ed è calcolata in giorni effettivi.
   Può sempre essere revocata od interrotta dalle superiori autorità.
   L'ordine di mobilitazione, mentre sospende la facoltà di concedere licenze, vale come richiamo per il militare in licenza.
   4.* Le licenze - ad eccezione di quelle collettive -sono normalmente concesse dal superiore, avente rango eguale o superiore a comandante di corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego.
   5. Iva posizione del militare in licenza deve essere comprovata mediante apposito documento rilasciato dall'autorità che concede la licenza.