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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 281 —
   a) dai comandanti di presidio e dai comandanti di distaccamento aventi almeno il grado di capitano;
   b) dai comandanti di divisione CC. RR.
   20. La breve licenza immediatamente seguita o preceduta da una licenza ordinaria, viene calcolata come tale.
   21. Licenza ordinaria. ¦— La licenza ordinaria è concessa agli ufficiali che hanno compiuto almeno un anno di servizio continuativo.
   È calcolata per biennio a cominciare dal i° gennaio di ogni anno dispari ed è, normalmente, concessa in due o più periodi, in relazione alle esigenze del servizio, al grado ed alla carica dell'ufficiale, in modo che noti vengano pregiudicati l'indirizzo e la conti-muità dell azione di comando. Ha la durata massima, per biennio di:
   giorni 60 per gli ufficiali inferiori;
   giorni 80 per gli ufficiali superiori e generali.
   22. Di norma, gli ufficiali di nuova nomina e quelli prevenienti dall'aspettativa, dalla disponibilità e dal congedo — richiamati temporaneamente in servizio - per poter usufruire della licenza ordinaria debbono aver compiuto un servizio continuativo di almeno un anno.
   L'ufficiale che ha già fruito, in modo continuativo ed assommandoli, dei massimi consentiti di licenza ordinaria e straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato, non può ottenere una nuova licenza ordinaria se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data in cui ha ripreso servizio.
   2ò. Licenza straordinaria. — La licenza straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privalo, può essere concessa all'ufficiale che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria del biennio ed ha la durata massima di giorni l££L_j>er biennio.
   Se concessa per motivi di salute, deve essere giustificata da dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario del corpo.
   26*. Il Ministero può - per circostanze eccezionali
   - prorogare i limiti sopra indicati.
   27. La licenza straordinaria per esami ha la durata massima di giorni trenta e può essere concessa
   - sempre che le esigenzè'del servizio lo consentano -agli ufficiali ammessi a sostenere le prove orali per