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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 285 —
   Ai militari di truppa dei CC. ER. è concessa dai comandanti delle compagnie dell'arma.
   47. Licenza ordinaria. — La licenza ordinaria può essere concessa solamente ai militari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio ed ha la durata massima, per biennio di:
   giorni 40 per sergenti maggiori e sergenti raffermati;
   giorni 30 per gli altri sergenti e per i militari di truppa;
   giorni 50 per i maniscalchi, musicanti ed altri militari raffermati, con oltre sei anni di servizio.
   48. Licenza straordinaria. — La licenza straordinaria per motivi di salute derivanti oppur no da cause di servizio è concessa:
   a) per convalescenza, dopo lunga e grave malattia;
   b) per convalescenza, in seguito a rassegna o, per i sottufficiali, in base all'esito degli accertamenti medico-legali, subiti in conformità delle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento.
   Nel primo caso ha una durata massima di giorni 90 ed è concessa, dal comandante del corpo, in seguito a proposta dell'autorità sanitaria competente (corpo od ospedale).
   Nel secondo caso ha una durata che può variare dai tre ai dodici mesi.
   49. Qualora l'autorità che concede la. licenza straordinaria per motivi di salute, constati (previe informazioni richieste dai CC. RR. od al podestà del luogo) che il militare non dispone dei mezzi necessari al suo sostentamento ed alle occorrenti cure, provvede:
   a) che esso sia ricoverato in un ospedale militare od altro stabilimento sanitario;
   b) ovvero che sia trattenuto, a riposo, nel corpo.
   51. La licenza straordinaria per motivi privati:
   a) è concessa, dal comandante del corpo o direttamente dal Ministero della guerra, in casi eccezionali, riconosciuti e documentati;
   b) non può avere durata superiore ai trenta giorni (viaggio escluso).
   52. La licenza straordinaria per la morte di un congiunto è concessa per decesso, avvenuto da meno di tre mesi, di un genitore, della moglie o di un figlio.