Storia della medicina in Roma di Giuseppe Pinto
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fin da epoca assai anteriore a Germanico il cui esempio ci serve mirabilmente. In vero l'istituzione del giudice competente ed assoluto, l'emanazione della legge di Cornelio Siila, fondamento dei criterii inerenti all'istesso argomento, precedettero di molto la morte di Germanico. In virtù di detta legge doveva il tribunale « quaerere de veneno », e fare anche ricerche sottili per disvelare le arti di coloro che adoprano ogni studio nel nascondere il delitto « consuetudo criminandi ». Esisteva una regolare sezione di accusa « accusationem instruebant » incaricata di raccogliere, confrontare le deposizioni, i fatti, nell'intento di discoprire la verità. Dell'importanza di questa sezione non può dubitarsi, soccorrendo opportunamente le testimonianze di Cicerone (*> quando in una sua orazione dice che non si era abbastanza preparato al giudizio. « Ad judicium nondum se satis instruxerat » e di Plinio il Giovane che si lamenta non aver potuto consacrare tempo maggiore ad istruire una causa « ut longiorem diem « ad instruendam causam darem ».
Tutto quanto si è detto fin qui addimostra chiaramente che i « signa veneficii » erano, come nel caso di Germanico, alacremente studiati a seconda dei mezzi tutti d'investigazione allora posseduti.
E vasto era il campo aperto all'acume e giustizia dei preposti alla decisione di cause importantissime, cui la parte della medicina che per le sue attinenze colla legge viene detta legale, (e non è l'ultima delle discipline mediche) offriva potentissimo aiuto.
(1) Cicero — Venin; iv, 19. 4L
(2) Plinti Junior — Epist; x, 81. 5.
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