Storia della medicina in Roma di Giuseppe Pinto
— 411 —
mani, come ereditarono da quelle popolazioni, leggi, usi e consuetudini religiose, politiche e civili; cosi pure in fatto di beneficenza seguirono la pietosa cura di quei popoli.
È noto che in Roma, dove la patria potestà aveva assoluto diritto sulla vita dei figli, esistevano persone appositamente incaricate della custodia dei trovatelli. Siffatti custodi detti mitri-catores, s'impadronivano di quei fanciulli che trovavano esposti in pubbliche località: ne facevano oggetto di lucro vendendoli come schiavi, ovvero affidandoli alle amorose cure di quei coniugi che avendo perduto ogni speranza di prole, amavano di vedere allietata la loro dimora dalla presenza di qualche bambino. I nit-tricatores dovevano però cedere gli infanti da loro allevati ogni qualvolta si presentasse a richiederli il padre, previo il pagamento degli alimenti e previe le necessarie informazioni atte a comprovare la paternità del richiedente. Anzi Trajano in una lettera a Plinio giuniore, parlando sulFistesso argomento, vuole che il nn-triccdor debba, dietro invito, restituire il figlio adulto al padre, senza poter forse O) pretendere il prezzo degli alimenti « ideo « nec assertionem denegandam iis, qui ex ejusmodi causa in « libertatem vindicabuntur, puto; neque ipsam libertatem retinendam praetio alimentorum ».
Questo costume di alimentare e prender cura, sia pure per fin di guadagno, i bambini esposti, è perfettamente conforme alle usanze seguite dagli Etruschi, come più sopra vedemmo. Nè saremo lungi dal vero, ritenendo che i Romani per quello spiritodi saviezza che li distinse in ogni cosa, dovevano aver stabilito leggi speciali che determinassero l'indennità spettante ai nutricatoli, e le prove di paternità da esibirsi da ciascun richiedente.
Non può sapersi con certezza se gli esposti venissero collocati presso diverse famiglie, ovvero riuniti in molti in un ospizio pubblico o brefotrofio che sia. È certo però che l'azione benefica dello Stato, oltre di provvedere (per incarico dato ad apposite persone) al mantenimento, educazione e restituzione dei trovatelli ai rispettivi parenti, emise altre benevoli disposizioni che ren-
(1) Traiànus Plinio — Epist. lxxii. Parisiis, 174U.
| |
Roma Trajano Plinio Fistesso Etruschi Romani Stato Traiànus Plinio Epist
|