Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno
20' storia di sardegna. t
•entralo il precessore, e visitare nell'ordine medesimo una città dopo l'altra, acciò le gelosie municipali non iscemassero l'affezione al governo. Se gl'inculcava inoltre di non aggravare i provinciali con forzati alloggiaménti; ascoltasse pazientemente gli avvocati; osservasse rigorosamente il torno nelle cause; rispettasse le ferie; avesse cura degli edifizi sagri; visitasse i monumenti pubblici; ed evitasse sopra tutto di condurre in provincia la sua famiglia, acciò che si menomassero i sospetti di privato maneggio in tempo di pace, e nella guerra non s'avesse l'animo disviato o in turbamento per la sicurezza delle persone più care.
Un altro ordinamento romano degno di gran lode si fu quello degli antichi tempi della repubblica, di sostenersi le pubbliche cariche delle province senza che niente venisse a co-Starne ai provinciali. Che anzi, onde evitare ogni occasione d'angheria, stabilite erano alcune particolari norme per le cose che i magistrati doveano necessariamente comprare da mano dei provinciali. Quantunque questa pubblica moderazione del governo tanto solamente sia durata, quanto durò la privata parsimonia dei magistrati; onde, introdottasi in Roma ogni corruttela ed il lusso smodato, i provinciali furono si fattamente aggravati, e 1* impudenza dei prèsidi andò tant'oltre, che parea veramente si dicesse loro nel mandarli in qualche nuova provincia : Tu hai d'or innanzi donde córre a piene mani, e ricomporre il tuo patrimonio, e rifarti dei passati scialacquamenti.
A questa licenza dei prèsidi che era arbitraria, corrispondeva quella che sarebbesi potuta appellare licenza legale nella tassa smodata dei pubblici tributi.
Già i Romani allorquando riducevano a stato di provincia qualche paese colla forza delle armi, applicavano talvolta le terre tutte dei popoli vinti al patrimonio della repubblica, o le distribuivano ai soldati dell'esercito, o ripàrtivanle alla minuta plebe, per la disposizione delle leggi dette perciò agrarie. E con questo aveano introdotto nel loro gius pubblico un diritto, che noi più severi e più giusti ragionatori non attribuiamo ai conquistatori, nelle mani dei quali passano solamente oggidì quelli che possono dirsi dominii dello Stato o del pubblico, non già le proprietà di privata ragione.
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