Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno
PARTE PRIMA. — LIBRO TERZO.
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obbliare che a far rispettare la suprema autorità da esse rappresentata. Laonde, se gli atti di quei luogotenenti del regno non in ogni tempo fortunarono la nazione, ciò si dee attribuire meno al difetto delle leggi, che al vizio delle persone; poiché torna più agevole il conoscere che il praticare il giusto, e non sempre risponde al senno degli uomini di Stato l'energia e la virtù.
Il viceré o luogotenente generale era destinato a rappresentare ai sudditi lontani la persona del sovrano. Come questo, adunque, egli dovea ragunare nella sua persona tutte le maniere di giurisdizione, e tener sotto la mano tutti gli offici dello Stato. Mentre perciò gli si commise l'impero delle milizie e genti di guerra, gli si sottopose eziandio, coli' amministrazione politica ed economica del regno, quella che di tutte è la più sublime, l'amministrazione giudiziaria, facendosi dipendere dall'autorità di lui le facoltà concedute al supremo magistrato dell'isola, del quale il viceré fu dichiarato capo. In tal modo, siccome negli atti di lui il nome vcneravasi del sovrano, cosi in ogni atto dei maestrati la podestà si riconobbe del viceré.
L'ampio potere dei viceré avrebbe però potuto facilmente degenerare in arbitrio, in un luogo, in cui per la distanza della metropoli non era dato facilmente al sovrano l'invigilare sugli andamenti di chi comandava, o accogliere i richiami di chi obbediva. Fece riparo contro a tali abusi la legge spagnuola in diverse maniere. Ecco come a tal uopo provvidero le reali prammatiche: « Accio che il governo del nostro regno proceda più » sicuro, ed abbiano i nostri sudditi la soddisfazione di pensare » esser giusto ciò che loro vien comandato, ordiniamo che il o nostro luogotenente generale, prima di risolvere in qualche » negozio di goyerno, ne tratti coi dottori dell'Udienza nostra, » e la deliberazione in tal modo presa debbasi pubblicare colla » soscrizione del reggente la real cancelleria; il quale avrà an-» che l'occhio attento a che i segretari, nel comporre poscia gli » spacci, non si discostino dalla legge. Ed a tal uopo dovrà la » soscrizione del reggente essere apposta la primiera, quella » del viceré la seconda. » Con tale ordinazione venivano le sublimi incumbenze del Consiglio di Stato commesse ai maestrali maggiori del luogo ; al giudizio dei quali potea, è vero, nuocere
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Stato Stato Udienza Consiglio Stato
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