Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno

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      60' storia di sardegna. ttalvolta quella rigidezza d'inflessibile dottrina che acquistasi nella severa applicazione delle leggi alle private ragioni, ma giovava più di frequente l'esperienza dei negozi pubblici, la gravità del senno e dell' età, la fiducia e venerazione del pubblico. Il perchè, se questa legge fu poscia accomodata meglio all' importanza, moltiplicazione e natura degli affari, non perciò deesi lasciare di commendarne 1' utilità e la saviezza.
      Le cautele della legge erano anche maggiori nelle cose contenziose. La giurisdizione del viceré in questo non in altro modo poteasi esercitare, che per mezzo del magistrato supremo: onde la sua presidenza in quel corpo era meglio indiritta a render più rispettabile la magistratura, che ad allargare la podestà viceregale. Nelle cause criminali, nelle quali la ragione di far grazie fu sempre riserbata al supremo potere, questa ragione era ridotta ad angusti termini ; né permettevasi ai viceré alcuna indulgenza verso i delinquenti, se primieramente non erano stati i rei sentenziati, e se la parte offesa non avea rimesso le ingiurie. Col qual mezzo si prendea guardia, acciò che i viceré non cancellassero con un condono immaturo i misfatti che non conosceano abbastanza, o con un condono pericoloso lasciassero vivo fra i popolani il fomite delle private vendette.
      Cansato in tal guisa nelle cose di governo il rischio dell' immaturità, nelle cose di diritto individuale quello del favore, innalzavansi le cautele a far si che anche nei negozi pei quali s'invocava la spiegazione del sovrano volere, non fosse la sola proposizione del viceré quella che dovesse influire nelle deliberazioni. Stanziavasi a tal fine, che ogni qual volta vacasse nel regno qualche prelatura o dignità ecclesiastica della quale spettasse alla Corona il padronaggio, come pure nei casi in cui si dovesse procedere all'elezione dei ministri regii d'ogni maniera, désse il magistrato supremo per iscritto il suo avviso sopra le persone più degne d'esser presentate alla considerazione del re, e queste scritture fossero prontamente inviate alla Corte.
      Tanta è la saviezza di queste leggi, che minore d' assai comparirà, nel confronto, il difetto principale che nelle ordinazioni appartenenti all' autorità viceregia mi parve di poter notare. Consistéa questo difetto nel rigoroso periodo del termine triennale, prescritto pel governo dei viceré; periodo rispettatoDigitized by


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Storia moderna della Sardegna
di Giuseppe Manno
Felice Le Monnier Firenze
1858 pagine 466

   

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