Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno
[4795] PARTE SECONDA. — LIBRO QUINTO. 369
successori al trODO, rinnovava l'intera generale abolizione di memoria per tutti i fatti cbe aveano turbato la tranquillità dell' isola ; permetteva la periodica celebrazione delle Corti in cia-scbedun decennio, e ne ordinava intanto l'apertura nel modo solito; confermava le leggi, le consuetudini e i privilegi tutti del regno; rivocava i regii biglietti dell'indipendenza sassarese, e le patenti dei tre giudici Flores, Fontana e Sircana; comandava si formassero le terne per tutti gli offici vacanti ; assicurava ai nazionali la nomina alle mitre riserbate nell' ultimo parlamento del 1698 ; concedeva ai regnicoli in perpetuo il privilegio di tutti i pubblici impieghi, eccettuata la carica di viceré , e ciò con l'uso delle terne ; commetteva in fine al viceré désse uno stabilimento per a tempo alla milizia urbana, la quale dichiaravasi meritevole del sovrauo gradimento. Le Corti proporrebbono dappoi, in questo rispetto del servizio militare del regno, e per quanto riguardava il miglior ordinamento del Consiglio di Stato, quello cbe stimerebbero più acconcio al pubblico bene. Fosse, dicevasi, un tal diploma, come pegno singolare della beneficenza del re, cosi ancora lieto e sicuro annunzio di durevole ed universale concordia dei sudditi.1
A questo diploma andava unita una real carta cbe destinava il viceré a presidente delle Corti, e davagli per congregarle, prorogarle, trasferirle e chiuderle, e per approvarne le deliberazioni, già anticipatamente ratificate dal re, facoltà liberissime. Univasi pure un altro real biglietto, nel quale an-nunziavasi al viceré, che le materie da trattarsi nelle Corti doveano riferirsi all'amministrazione della giustizia, alla pace, custodia, difesa ed utilità del regno (indicazione questa troppo allargata, per cui rendeasi inutile ogni riduzione di argomenti); alla riforma delle leggi e delle consuetudini nocive; alle gravezze ed agli abusi introdotti in qualunque maniera a pubblico danno; ed alla fissazione del reale donativo. Si era al tempo stesso renduto avvisato il viceré, che se nel diploma non erasi fatto cenno del ministero particolare pel regno implorato dagli Stamenti, e della facoltà pur da essi domandala dei diretti richiami al re, ciò moveva dall' essersi creduto opportuno di
< Vedi la nota, pag. 271.
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