Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno
[4798] PARTE SECONDA. — LIBRO SESTO. ' 421
i Simon, acciò che si potesse aver argomento di cedere ad un impeto di popolare commovimento. Se non che il popolo slette cheto, e i Simon passarono perciò tranquillamente alle loro stanze. E fu fortuna del paese, perchè impadronitisi col fino loro scaltrimento dell'animo del Carroz, seppero aggirarlo in maniera, cbe voltosi ad essi pose cosi qualche argine a quella esuperanza di zelo.
Non cosi accadeva in Sassari, dove lo zelo era già cresciuto a ferocia. Valentino avea tosto sentenziato a morte l'avvocato Fadda, Antonio Vincenzo Petrotto ed Anton Maria Carta. Erasi per essi allegata eccezione di cattura illegittima sopra nave coperta da bandiera neutrale. Erasi invocata l'amnistia francese, l'amnistia sarda. Erasi citato Angioi salvo, Angioi accolto in Torino; e chiesto, come il capo dei capi congiurati avesse facoltà di soggiornare liberamente nella residenza regia, e si volessero intanto soffocare sopra il patibolo i suoi seguaci. Ma pareva che agli orecchi di Valentino la ragion delle genti fosse giacobinismo, la prudenza fiacchezza, l'esempio altrui stimolo a dare esempio contrario. La pace dello Stato era per lui nelle sole mani del carnefice; ed al carnefice perciò commetteva di mozzare il capo ai cadaveri di quegli sciagurati, e d'ingabbiarlo, e di appiccarlo, lurido spettacolo, in sulle porte della città a funestare lungamente chi passava.
Aggiungasi che ad uomo versato qual egli era per lungo esercizio di magistrature nella giurisprudenza speciale del regno, sarebbe venuto in acconcio, a temperare la severità della datagli delegazione, se di temperanze avesse voluto giovarsi, il dubbio, anzi la certezza, dell'illegalità della podestà attribuitagli ; giacché per la leggi sarde ai soli magistrati ordinari spettava la vendetta dei crimini, ed alla competenza loro non potea farsi eccezione che mediante giudizio dello stesso viceré, il quale in casi di straordinaria gravità potea nella maniera detta economica profferir.giudizio col reggente la cancelleria, con un giudice della Reale Udienza e con l'avvocato fiscale,1 non già commetter altrui sì delicata giurisdizione. E così ebbe a parlare il supremo Consiglio di Torino, allorché gli vennero sotto
1 Regio biglietto, 13 mano 1759.
Storia di Sardegna. 36
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