Storia della Toscana dalla fondazione di Filippo Moisč
capitolo tk1zo. ilile altre cose di prendere esatta notizia di tolte 1' entrate, e e rendile cbe gli ecclesiastici e luoghi pii per ragione di fitto, livello, censo, vassallaggio , omaggio, e per altro qualunque titolo ritirassero quantunque posti nella ciltā, contado, e distretto di Firenze.
Di procedere in sequela di queste notizie, come sindaci e procuratori del medesimo e in nome suo, alla vendita delle ragioni e azioni suddette con quei patti e condizioni e per il prezzo che stimassero conveniente.
Che a tal effetto avessero gli Ufiziali suddetti autoritā e balla di obbligare per qualunque modo, e anche colla cattura della persona i Attuarj livellar] , superficiarj, censuarj, vassalli e fedeli a comprare o in qualunque maniera ricevere i beni, azioni, ragioni e titoli 'sopraddetti, e redimere e affrancarsi dagli obblighi delle r^Bpnsioni e prestazioni suddette; obbligando il comune,^ promettendo per esso ai compratori sicurezza e difesa di queste vendite, le quali dovettero da tutti riputarsi valide e sicure sotto pena di fiorini 1000 d' oro a chi opinasse in contrario.
Che il prezzo di queste vendile fosse pagalo al camarlingo della camera del comune.
E finalmente che per indennizare le chiese, luoghi pii, e persone ecclesiastiche della perdila di queste rendite, il camarlingo suddetto con i denari della camera del comune pagasse loro ogni anno nel mese di novembre l'importare delle medesime secondo le note da darsegli da'detti Ufiziali.
Fu proceduto a forma di questa legge alla vendita e ne seguirono in un numero grande per tutto Io stato. Ma conclusa la pace con papa Urbano VI l'anno 1378 et assoluti i Fiorentini dalle scomuniche e dall' interdetto, non mancarono gė' ecclesiastici di eccitare nell' animo de' compratori scrupoli di coscienza, se pių ne avessero ritenuti ; al cbe volendo compiacere il governo e sgravare le coscienze de' suoi dalle inquietudini nelle quali vivevano, fece nell'anno 1383 sotto di 12 giugno una provvisione, colla quale offerė a tutti coloro che avessero restituito o fossero per restituire i beni della Chiesa vendutigli dagli Ufiziali predetti il 5 per centinaio del prezzo che gli erano costali, dichiarando perų di non intendere per questo di obbligare nessuno a simili reŧ
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