20 capitolo ir.
Nel Trattalo dalla famiglia comincia un po' di reazione in favore del matrimonio; ma ancora nel 1454, a Lucca, c'è sì scarsa inclinazione a legarsi coi vincoli matrimoniali, che il Comune promette, a sue spese, un fiorii d' oro per cento sulla dote delle spose a quel mediatore che trovasse loro marito (1): e il secolo s'ebbe giustamente il titolo di u età d'oro dei bastardi ». il marchese Niccolò III d'Estc, (per citare un caso), il quale pur tanto severamente puniva l'incesto di Parisina e di Ugo, ebbe oltre trecento figli illegittimi (2). E il figliuolo illegittimo era spesso preferito al legittimo anche nelle successioni, però che si credesse valer più il figlio doli' amore che non quello del dovere. I primi vent' anni del secolo decimosesto non segnano certamente un notevole progresso: l'andar e venire e l'acquartierarsi di soldataglie sfrenate tedesche, spagnuole, francesi, turbava profondamente l'assetto e 1' onore delle famiglie. Ma ben presto le guerre si fecero più rare e regolari, la soldataglia si fece men rozza: e gli ecclesiastici, l'altro elemento fatale all'armonia conjugalc, se pur non trovavano opportuno di contentarsi, come i letterati e i soldati e i gentiluomini scapati, di cortigiane e signore, dovettero ormai procedere assai guardinghi in grazia della riforma religiosa germanica, che rinfacciava alla corte di Roma, e a' suoi preti in ispccic, 1' ingordigia c la lussuria. Ma quello stesso principio del secolo clecimosesto ci presenta una bella serie di coppie onorate e felici, che brillavano come esemplari dinanzi agi occhi di quella fluttuante società. Fiorirono allora Elisabetta Gonzaga e Un»idobaluo, ultimo dei Montefeltro, duca d'Urbino; isabella d'Este e Francesco inarchcsc di Gonzaga; Vittoria Colonna e il marchese Francesco di Pescara; Porzia de' Rossi e Bernardo Tasso; Veronica Gambara c Giberto da Correggio, per tacer d'altre meno famose. E qual alta idea s'avesse della gentildonna in questo tempo c consolante vedere nel terzo libro del Cortigiano. Più tardi l'onestà conjugalc non costituirà più un pregio straordinario, e la storia si contenterà di ricordare le donne e le spose eroiche, quali l'Olimpia Morata.
Anche il Concilio di Trento contribuiva ad accelerare questo movimento nel costume, riformando profondamente la disciplina del matrimonio. Nella sessione ventesimaquarta, tenuta l'il novembre 150B, esso novellamente sanciva l'indissolubilità del matrimonio, negando che o l'eresia dcll'un conjuge, o la molesta coabitazione, o l'abbandono, o l'adulterio stesso fossero ragioni sufficienti per annullarlo (3). Già nno ab antiquo avea la Chiesa professata questa dottrina ; ma nel medio evo s'era venuta accumulando tal somma d'impedimenti dirimenti, che riusciva oltremodo facile discioglicre qualunque unione, la quale per ragioni personali o politiche riuscisse pesante. Qucst impedimenti derivavano specialmente dalle più remote parentele o affinità, fossero queste di origine spirituale, come quella fra padrini e figliocci, o corporale, come quella contratta ex fornicationc. Il Concilio tridentino restrinse a tutto potere il numero di queste parentele, e procurò di evitare la contraz.one di affinità spirituali (4). Anche rispetto alla forma, furono salutari le innova, oni del Concili). Era bastato sino allora, che un uomo e una donna, alla presenza d'un testimonio, o anche senza tcstimonii, s scambiassero l'anello, pronunciando la formula della promessa, perchè il matrimonio si considerasse come celebrato e valido (5). Infiniti quindi gli abbandoni delle donne sposate a questo modo. 11 Concilio, pur 'riconoscendo la validità del detestato matrimonio clandestino, prende tutte le misure per farlo cadere in disuso. Ordina che prima di celebrare un matrimonio, si facciano le denuncie; e che la celebrazione sia riserbata ai parroci o ai loro delegati, i quali devono tenerne nota in
(1) Bandi Litcchesi, p. 379.
(2) Laiitlello, parte I, nov. XLIV.
(3) Canones et decreta s. s. oecumenici et generalis concilii tridentini ; Romae, MDCCLXIII. De sacramento matrimoni^ cap. V e VII.
(4) Decretum de reformatione matrimonio cap. II e IV.
(5) Cfr. in ispecie il Bandelle, P. II, nov. XLI; P. Ili, nov. LX ; e I5. IV, nov. VI.