Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

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      diti etiopici; assicura lo stabilimento di diritti doganali identici a quelli delle altre frontiere, e permette ai commercianti italiani di stabilire depositi di mercanzie e di esercitare il loro commenio con gli stessi diritti dei commercianti delle alti e nazimi.
      Basta questo semplice cenno, por comprendere come la convenzione 16 maggio approvata con la legge 17 luglio 1908, n° 468, rappresenti un beneficio importante per l'Italia, poiché toglie le cause più gravi di conflitti con l'Etiopia, dà al Benad r un confine di diritto, che ci riconosce incontestato il possesso di Lugh e di Dolo alla confluenza del Daua col Canale Doria, assicurando così ai nostri traffici un più largo e sicuro campo d'azione, e favorendone inoltre lo sviluppodivenne legge dello Stato solamente il 6 aprile
      190.8.
      I concetti informatori di questo disegno di legge, già svolti dal ministro Guicciardini che fu primo a presentarla, e confermati poi dal ministro Tittoni, furono quelli di assicurare al Benadir il regolare fun 'ionamento di una amministrazione unica che' disciplinandone le varie attività ne consenta il progressivo sviluppo agricolo, commerciale ed industriale.
      Consta quindi di quattro titoli ehe riguardano: 11 governo della Colonia, l'amministrazione della giustizia, la difesa della Colonia stessa, la sua amministrazione finanziaria.
      II titolo 1® di questo ordinamento all'articolo 1» dà alla Colonia la denominazione diBrava. — Quabtiebe indigeno.
      con le note del 22 e 25 giugno, che di quella convenzione rappresentano nel campo economico il necessario e logico complemento.
      Riorganizzazione della Colonia. — L'art. 5 della Legge 2 luglio 1905 con la quale si approvavano gli accordi intervenuti fra il Governo del Re ed il Governo di S. M. Britannica anche nel nome di S. A. il Sultano di Zanzibar per il riscatto dei porti del Benadir, faceva obbligo al Governo del Re di presentare entro sei mesi un disegno di leggo per l'ordinamento del Benadir.
      Presentato dopo una proroga di 4 mesi e cioè I'8 maggio 1906 al Senato, veniva approvato dal Senato stesso nella seduta del 27 aprile e dalla Camera, cui era stato presentato il 15 maggio, solamente nella seduta del 18 febbraio 1908, con alcune variazioni ohe lo feoero ripresentare al Senato così oheSomalia Italiana, molto più giusta del nome Benadir, sotto il quale erano storicamente compresi solo i centri della oosta, fissa i territori che la costituiscono e ne estende l'amministrazione (art. 3) anche ai protettorati d'Obbia, dei Nogal e dei Migiurtini conipi»-nenti la Somalia settentrionale.
      Tiene presente i migliori esempi ed i pratici risultati degli altfi Stati colonizzatori per applicare largamente il principio del decentramento e dare alla Colonia una giusta autonomia.
      I poteri del Governo centrale sono stabiliti dall'art. 4 per il quale è data facoltà al Governo del Re:
      a) di estendere alla Somalia Italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalie condizioni locali, purché non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia de-
      L'Oiio Sitn MeJictMle è ricostituente sovrano.


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Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

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