Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

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      gli Italiani, 1 codici, le leggi ed i regolamenti del Regno e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo p<*r gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali, tenuto conto dei principi fondamentali delle leggi italiane;
      b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioui locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;
      e) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti, secondo le consuetudini;
      d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere allatimo quinquennio e l'impegno del bilanoio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.
      Queste facoltà sono esercitate dal Governo del He con decreti reali sentito il Consiglio Coloniale ed i Ministri direttamente interessati: il Ministro degli Esteri esercita nei rispetti della Colonia della Somalia Italiana tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re.
      La Colonia è retta da un Governatore civile che esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e dei residenti da lui nominati, che esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo speciali regolamenti ed hannoloro messa fu valore per mezzo di affitti o convenzioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;
      e) di provvedere ai tributi indigeni, ai dazi doganali ed allo imposte e tasse aveny effetto anche su persone non residenti nella Colonia;
      f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;
      g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia con esenzione da qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia per interessi e quote di rimborso, non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie dell» Colonia, computate sulla media dell'ul-
      alla propria dipendenza nei riguardi politici le truppe della regione loro affidata.
      Il Governatore rappresenta il Governo centrale e gli possono essere delegate dal Governo del Re, le facoltà di cui alle lettere ed eg dell'art. 4. Larghe sono le attribuzioni che l'art. 9 gli riconosce. Per esso: Il Governatore ha facoltà:
      a) di variare i diritti doganali d'uscita secondo la necessità del commercio;
      b) di regolare il cambio;
      e) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richiedano, i tributi indigeni limitatamente all'esercizio in oorsó ed entro i limiti di un terzo;
      d) di provvedere oon suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica siourezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo,


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Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

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