Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

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      di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, delle scuole, etc.
      «) di emauare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e conservazione delle foreste, e per la concessione di terreni a scopo edilizio;
      f) di tenere sospesa l'applicazione delle pene e di Interromperne l'espiazione, anche quando fosse iucominciata, in quei casi eccezionali nel quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;
      g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;
      h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalia forza a sua disposizione;
      Seguendo pero il concetto cui si è inspirata la legislazione coloniale germanica, consente adito ag i indigeni, meno che per lo stato personale e le relazioni di famiglia, alle giurisdizioni stabilite per gli italiani, permettendo cosi il trionfo di un diritto che spontaneamente dal raffronto gli indigeni riconosceranno più benefico.
      Il titolo 3<> stabilisce le norme che regolano la difesa della colonia affidata insieme alla sua sicurezza al tt Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana „ composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal R. Esercito, al " Corpo di polizia della Somalia Italiana „ composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali Carabinieri, ed alle Regie Navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.
      Gilbo-Gilbo. — Boschetto di palme dum.
      i) di stornare dall'uno all'altro capitolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli Affari Esteri con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine o obbligatorie.
      Queste facoltà le esplica con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.
      Il titolo 2» riguarda, come si è detto, l'amministrazione della giustizia, e nel dettarne le norme si inspira al principio della personalità della legge. Assicura cioè al cittadini italiani ed assimilati le guarentigie accordate dalle nostre leggi oul li assoggetta, e mantiene in vigore per i sudditi coloniali ed assimilati, gli istituti giuridici loro proprii, riconoscendo pieno valore allo sceria ed ai testur (diritto oonsuetudinario) sempre che non presentino uno stridente contrasto con U nostra civiltà.
      Le operazioni militari sono ordinate dal Governatore o da chi ne fa le veci, ed è alla sua diretta dipendenza 11 Corpo di polizia.
      L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del Governatore, il quale tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, udito il parere dell'Ufficiale superiore in grado, propone al Governo il contingente della truppa stessa e gli organici militari.
      Gli ufficiali rimangono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per il R. Esercito, i graduati ed i militari di trnppa ai regolamenti delle truppe indigene eritree modificati come le speciali condizioni richiederanno.
      Il titolo 4» prevede ad armonizzare le norme che debbono presiedere alla amministrazione finanziaria ed i neoessari oontrolli del


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Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

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