Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

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      Per chiViaggiatori sulle ferrovie.
      Viaggiatori. — Persone non ammesse nei treni. — Non sono ammesse nei convogli e ne vengono, ove d'uopo, allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendono la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ubriachezza.
      Ragazzi. — I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; quelli di età compresa fra i tre ed i sette anni hanno diritto ad occupare un posto, pagando la metà del prezzo ordinario.
      Tale riduzione non si estende al prezzo del biglietti di andata e ritorno, circolari e di abbonamento, né ai supplementi pei posti di coup} ed altri speciali.
      Donne che viaggiano sole. — Nei convogli diretti vi sono dei compartimenti di prima e seconda classe, e quando sia conciliabile con le esigenze ed economia del servizio, si destinano altresì compartimenti di terza classe riservati per le donne che viaggiano sole od insieme con ragazzi di età non maggiore di dodici anni. Allo stesso fine sono riservati compartimenti di prima e seconda classe, e possibilmente anche di terza, almeno in una coppia di convogli omnibus o misti su tutte le linee.
      Ammalati. — Le persone ammalate e quelle colpite da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori si trasportano in compartimenti separati (pagando il prezzo di 6 biglietti per un compartimento di 6, 7 o 8 posti, e di 8 biglietti per un compartimento di 9 o 10 persone), ovvero è loro concesso un vagone per essere trasportate nel proprio letto verso pagamento di Lire 0,580 per vagone-chilometro, col minimo di Lire 11,60. Nel vagone possono prender posto gratuitamente due persone di compagnia; le persone in più pagano ciascuna il biglietto di terza classe.
      I dementi si trasportano soltanto in compartimenti separati di prima e seconda classe, pagando il prezzo dei biglietti di cui sopra, e devono essere sempre accompagnati.
      Tanto i dementi quanto gli ammalati debbono essere preventivamente denunciati alla stazione di partenza da parte di chi ordina o richiede il loro trasporto.
      Rioccupazione del posto. — Il viaggiatore che abbandona precariamente il suo posto nella carrozza ha diritto di rioccuparlo, quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque. In caso di simulata occupazione di posti, l'amministrazione à in diritto di far pagare al viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di Lire cinque e centesimi ottanta.
      Divieto di fumare. — Non è permesso di fumare nelle sale d'aspetto e nemmeno neiviaggia.
      compartimenti che non siano a tali usi destinati.
      L'amministrazione mette a disposizione dei fumatori un determinato numero di compartimenti in ogni treno, ma può estendere ai medesimi il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti negli altri compartimenti vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco.
      Negli altri compartimenti non si può fumare a meno di unanime consenso dei viaggiatori: in quelli a letto è sempre proibito di fumare durante la notte.
      Responsabilità personale del viaggiatore. — Il viaggiatore deve curare che, soprattutto nelle stazioni di diramazione, non gli accada di rimanere o di prender posto in un convoglio pel quale il suo biglietto non sia valido.
      Nel caso che il viaggiatore, per fatto proprio, percorra una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, deve pagare, per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo ordinario di tariffa. Resta però sempre al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo convoglio successivo e pel percorso non effettuato.
      È pure obbligo del viaggiatore di usare le precauzioni necessarie e di vegliare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia.
      Cambio di classe. — Pel cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore, i viaggiatori devono dare preventivo avviso agli agenti ferroviari, pagando contemporaneamente la differenza di prezzo dal punto dove succede il cambiamento fino a destinazione.
      Per i biglietti di andata-ritorno, circolari, ad itinerario combinabile e di abbonamento, la differenza si calcola sul prezzo ordinario della classe che occupa il viaggiatore ed il prezzo ordinarlo della classe superiore che vuole occupare.
      Prescrizioni doganali, daziarle, di polizia e slmili. — Chi si serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le prescrizioni in materia di dogana, dazio, sanità, polizia, caccia, pesca e simili ed accertarsi se sussistano per tali motivi impedimenti al trasporto. Le operazioni doganali e daziarie deile spedizioni in corso di trasporto si compiono dall'amministrazione verso anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle relative spese, colla scorta delle dichiarazioni e dei documenti forniti dagli speditori, senza però assumere veruna responsabilità sulla regolarità e sulla sufficienza di tali documenti.
      Tutte le conseguenze derivabili dalla inosservanza delle anzidette prescrizioni, tutti I danni e le spese relative, sino ad esclusivo carico del mittente o del destiuatario.
      I corrispettivi e le condizioni clie regolano lo operazioni di dogana e dazio, e le stazioni nelle quali tali operazioni possono aver luogo, sono indicati da appositi manifesti.


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Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

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