Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di
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Ione e dei •itto. depo-metà del igni corsa, del prezzoLe domande delle carrozze-s saloncini devono esser fatt.? in isi sitando contemporaneamente li) prezzo minimo stabilito per aumentato, quando ne sia il caso di trasporto a vuoto di cui appi
Qualora il richiedente non usi delie carrozze nel giorno e col convoglio fissati, il deposito rimano di pieno diritto acquisito all'amministrazione.
Regole comuni per le carrozze-salone, per compartimenti interi e posti speciali. — La concessione delle carrozze-salone, dei compartimenti interi e dei posti speciali nelle carrozze dell'amministrazione vien fatta compatibilmente colle esigenze del servizio. Ove l'amministrazione, per soddisfare le richieste, dovesse far viaggiare a vuoto per portarle al punto di partenza, oppure trattenere durante il viaggio in stazioni intermedie, carrozze-salone od altre con posti speciali o compartimenti interi, ovvero dovesse servirsi di materiale di altra amministrazione, corrispondendo a questa un nolo, le sono dovute, in aggiunta ai prezzi ed ai supplementi.
Lire 11.60 per ogni fermata intermedia e per ogni periodo indivisibile di 24 ore;
Lire 0,348 per ogni carrozza « per chilometro di percorso a vuoto oltre, al rimborso, ove ne sia il caso, del diritto di nolo che dovesse corrispondere ad altre amministrazioni.
Carrozze-salone dei privati. — Le carrozze salone dei privati sono ammesse sulle ferrovie purché soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale. L'uso di queste carrozze è subordinato alle esigenze del servizio. La tariffa per ogni carrozza-salone occupata è di Lire 1,16 per chilometro se trasportata con convogli diretti, e di lire 0,870 se trasportata con convogli omnibus e misti.
In ogni cai-rozza possono prendere posto otto viaggiatori senza supplemento di prezzo; ogni viaggiatore in più paga un biglietto di priira classe, ogni ragazzo dai tre anni ai sette anni la metà, ed ogni domestico un biglietto di seconda.
I bagagli, i cani, ecc. vanno soggetti alle norme generali che regolano il trasporto.
Per la sosta dì ogni carrozza-salone nelle stazioni sono dovute: Lire 2 al giorno, pei primi dieci giorni, e lire 1 al giorno, pei giorni successivi, col massimo di Lire 300 all'anno. 11 deposito permanente di tali carrozze salone, nelle Stazioni che siano in condizioni di ricoverarle, viene regolato da convenzione speciale, e le spese di conservazione, riparazione ed assicurazione, sono a carico del proprietari...
Viaggiatori trasportati nelle proprie carrozze caricate sopra vagoni. — Oltre al prezzo stabilito nelle tariffo per 11 trasporto delle car-gli, è dovuto quello di unL dai pe
fairozze e dei ba? biglietto di prtn ovvero di seconda le facilitazioni co
glia, ordinariamente si trasportano valigie, sacche da viaggio, cappel-isettc, scatole e simili, nonché i cam-rchè in questi sia fatta dichiarazione nido la tas-a del numerario e ;i, oltre quella sul pe*ozie
rio e gli nsiderati, la . dalle relativeper ogni viaggiatore, igni domestico, ferme pei ragazzi.
Trasporto bagagli e cani.
Definizione del bagaglio. — Sono considerati ed ammessi come bagagli quei soli effetti che, per uso proprio del viaggiatore e dellain bauli, liere, cas pioni, pn del valore, pag degli oggetti pre come bagaglio.
Le materie e le cose pericolose, infiammabili od esplodenti e que'le che possano recare danno al materiale delle ferrovie, sono escluse dal trasporto come bagaglio, nè il viaggiatore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con precisa indicazione e separatamente.
Sono parimente esclusi il numera: oggetti preziosi o come tali spedizione dei quali è regolata tariffe.
In via eccezionale potrà essere permesso ai cacciatori di agg ungere nel proprio bagaglio una quantità di cartuecie da fucile cariche, non maggiore di 500, pero alla condizione che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino bagagli. Le cartuccie di cui trattasi devono essere poste al riparo di ogni urto e perciò condizionate come è prescritto. Se però il bagaglio è costituito da baule, cas*-a od altro imballaggio a parete robusta e rigida, basterà che i pacchi di cartuccie siano riposti in mezzo soffice fra gli arredi personali.
Bagaglio ammesso nelle carrozze. — Ciascun viaggiatore può portare gratuitamente seco in carrozza piccoli colli di bagaglio, come valigie, sacche da viaggio, cappelliere, ecc., purché in complesso non pesino più di 20 chilogrammi e non eccedano il volume di metri 0,50 X 0,25 X 0,30, sicché possano collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sulle reti delle carrozze.
Siffatti colli sono trasportati sotto cura e custodia esclusiva del viaggiatore, sema veruna responsabilità dell'Amministrazione.
Le munizioni da caccia si ammettono portate in dosso o contenute nel bagaglio a mano, nella quantità massima di 100 cartucce.
Le armi da fuoco non si possono introdurre nelle carrozze e nei vagoni, se prima non sono consegnate al personale delle stazioni onde venga riconosciuto che sono scariche.
Le cassette di legno a spigoli vivi e quelle rivestite di lamine metalliche, sono escluse dalle carrozze di prima classe, sempre quando possano danneggiare gli addobbi.
Sono parimente esclusi dalle carrozze di qualsiasi olasse:
a) i colli di bagaglio contenenti oggetti che possono iccar noia o sgradimento agli altri viaggiatori;
b) gli animali in genere, ad eccezione degli uccelli in gabbie di dimensioni no-i maggiori di m. 0,20 X 0,20 X 0.25 e del piccoli ( ani, semprechè per questi ultimi il viaggiatore si uniformi alle condizioni all'uopo stabilite: per il trasporto di essi non si deve corrispondere alcuna somma, essendo gratuito.
I coutravventori a tali disposizioni sono responsabili dei danni cbe eventualnienie possono cagionare, senza pregiudizio delle penalità comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.
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