Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

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      Coloro che poi taro seco nelle vetti re bagagli ejeedenti in complesso non solo I iiinli di peso e rli volume ammessi ed indicati nei primo alinea, ma anche il peso di 25 chilogrammi o il volume di 50 deoiinet.il cubi, sono soggetti al pagamento oltre che del prezzo ordinario di trasporto dei bagagli, di una sopratassa eguale al prezzo stesso per tutto il bagaglio così trasportato.
      Qualora però esso sia formato da più colli sono esenti dal pagamento del prezzo ordinario e delia soprattassa, quelli, di tali colli, che abbiano peso e dimensioni non eccedenti in complesso i limiti ammessi.
      Se poi l'eccedenza si riferisce alla quantità di cartuccie come sopra tollerate nel bagaglio. oltre alle normali tasse di trasporto, si applicherà la soprattassa stabilita.
      Il pagamento è dovuto per tutto il percorso dalla stazione di partenza a quella ove viene consiatata l'irregolarità, ed alla quale ii viaggiatore è tenuto a consegnare, per la spedizione la quantità di bagaglio eccedente i limiti di cui sopra.
      Cani. — La ba*e della tariffa generale pel trasporto dei cani è di Lire 0,0232 per cane e per chilometro,-col prezzo minimo di Lire 0,70 per ogni spedizione.
      I cani si trasportano nel vagone a bagagli e si ammettono nel compartimenti noleggiati per intero. In via eccezionale, e salva revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi pure nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia ed i viaggiatori lo permettano.
      In tempo di caccia può essere permesso ai cacciatori di tenere seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purché non rechino disturbo ai viaggiatori.
      In ogni caso è dovuto ali'amminlstrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.
      I cani devono essere muniti di muserola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione, il proprietario ha l'obbligo d'introdurli nel vagone a bagagli e di riti-rarveli all'arrivo.
      Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalità ed alle condizioni stabilite peri trasporti a grande velocità, i cani non accompagnati dal viaggiatore, purché siano riposti in gabbie o ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati.
      In caso di ritardo al ritiro, 1 cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.
      Accettazione e spedizione dei bagagli e dei cani. — L'a.-cettizione dei bagagli e del cani per la spedizione comincia contemporaneamente alla distribuzione dei biglietti, e cessa cinque miuuti prima deli'ora in cui deve aver termine tale distribuzione.
      Per agevolezza del pubblico l'amministra-, zione può anticipare l'accettazione dei ba-" gagii nelle stazioni ed autorizzarla in altri uffici o stabilimenti pubblici o privati. I bagagli ed i cani presentati in tempo utile sono spediti con lo stesso convoglio chà trasporta il viaggiatore, e questi, in prova dell'eseguita oonsegna, riceve uno scontrino, mercè il quale ne opera il ritiro alla stazione di arrivo.
      Non sono ammessi al trasporto quei colliche, a parere dell'agente dell'amministrazione. avessero un imballaggio dl(Tetto«o od insufficiente, ovvero non l'ossero ben chiusi. 1 colli non debbono portare cartellini od altri segni relativi a precedenti trasporti: l'amministrazione non è responsabile, qualora, per l'inosservanza di tale prescrizione, fosse avvenuto nn quali-he disguido.
      Assicurazione dei valore di bagagli pei caso di perdita. — Il bagaglio può essere assicurato contro l'eventuale perdita mediante il pagamento di un premio sul valore dichiarato, oltre il prezzo di trasporto in ragione del peso e delia distanza.
      Questo premio è stabilito in lire 0,00174 per ogni chilometro e per ogni 500 lire indivisibili, col minimo di lire 0,70 per ogni assicurazione. I bagagli da assicurarsi debbono essere presentati almen•> quindici mlnuti prima dell'ora fissata per la partenza e, oltre ad un imballaggio sufficiente a garantire la inviolabilità, debbono corrispondere alle speciali prescrizioni e cautele che venissero stabilite dall'amministrazione, non esclusa rammagliatura con suggelli.
      Riconsegna dei bagagli. — I bagagli sono riconsegnati, nella stazione di arrivo, al portatore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro restituzione del medesimo. Il ritiro del bagagli pnò aver luogo immediatamente ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo, trascorse le quali si applica il diritto di deposito.
      Mancanza dello scontrino di spedizione bagagli. — Chi si presenta a reclamare 1 bagagli senza lo scontrino di spedizione, può tuttavia ottenere la consegna quando egli giustifiohi di esserne il proprietario e ne rilasci ricevuta.
      Depositi di bagagli. — Pei bagagli depositati in attesa della partenza dei oonvogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati da'l'articolo 49, è dovuto un diritto in ragione di Lire 0,05 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di Lire 0,10 per ogni deposito.
      Le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute.
      Bagaglio non ritirato. — I bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della spedizione o del deposito, si considerano e vengono trattati come oggetti abbandonati.
      Oggetti trovali. — Tutti gli oggetti trovati nelle stazioni, nelle carrozze, sulle linee dell'amministrazione od in altri siti ad essa appartenenti, sono dai capi stazione inviati alla Direzione dopo sei giorni dì giacenza, quando non 'siano nel frattempo reclamati dal proprietario, nel qual caso sono restituiti verso pagamento delle tasse in base alla tariffa applicabile per lui più conveniente.
      La Direzione, trascorso il termine di sei mesi, e previo avviso al pubi lieo, lia facoltà di venderli a privata licitazione, sotto l'osservanza delle norme vigenii presso l'amministrazione.
      Questa vendita ha luogo anche prima per gli oggetti nocivi e di facile deperimento.
      11 ricavato dalla vendita, depurato dalle spese, viene trattenuto per due anni a disposizione di chi potesse avervi diritto, dopo di ohe va a vantaggio delle casse pendoni o di soccorso degli agenti dell'amministra/.ione.


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Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

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