Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di
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Limiti. Ciarlili veterano può eTettuare al massimo quattro \i;igD'i ali'anno per Roma e ritorno.
I rappresentanti deiie Società di reduci e superstiti diretti a Caprera possono fare invece un soio viaggio all'anno di andata e ritorno per Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina, Palermo.
Prezzi. — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono i seguenti:
1* classe Lire 0,0^9, 2» classe Lire 0,02088, 3* classe Lire 0,0145, e si debbono pagare in partenza nell'andata anche per il viaggio di ritorno.
Termini di tempo. I viaggi debbono aver luogo:
«) pel veterani recantisi a Roma: l'andata, entro un mese dal giorno di rilascio della richiesta;
II ritorno, entro il quindicesimo giorno da quello dell'andata; in caso di malattia del veterano, certificata dal comitato centrale ii ritorno può essere protratto oltre il termine suddetto.
I) pei reduci e superstiti diretti, a Caprera:
l'andata dal 28 maggio al 2 giugno; il ritorno dal 2 al 7 giugno.
Identificazione personale. — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire, insieme al biglietto di andata e ritorno: dai veterani, la lettera di riconoscimento o il libretto del servizio di guardia, contenenti firma e bollo della Presidenza del comitato centrale e la firma del titolare; e dai rappresentanti delie Società di reduci e superstiti, mia tessera di socio, od nn certificato della Presidenza del sodalizio che essi rappresentano.
Maestri elementari comunali.
Oggetto. — La concessione è accordata ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari comunali e degli asili infantili mantenuti dai comuni, ed alle sotto!udicate persone di famiglia, pei viaggi che effettuano a spese proprie in 1*, 2», o 3» classe.
La concessione^ è estesa agli insegnanti comunali comandati temporaneamente ad insegnare materie speciali nelle scnole facoltative e professionali mantenute a spese dei Comuni.
Limili. — La riduzione è concessa:
a) ai maèstri ed alle maestre (compresi i direttori didattici) in attività di servizio nell'insegnamento, con stipendio a totale carico dei Comuni: per un numero di viaggi comunque eseguibili con nn massimo di dieci scontrini all'anno;
b) alle persone di famiglia sottoindicate purché convi venti abitualmente coll'insegnati-te ed a totale suo carico; per un solo viaggio all'anno di corsa semplice o di andata e ritorno cou la facoltà di frazionarlo in più tratti facendo uso di una separata richiesta per ciascuno di essi.
Entrambe le concessioni annuali di cui sopra si intendono riferite all'anno solare. Quella del comma b) è unica per ogni famiglia, sia che venga fruita da tutti i suoi membri, come da una parte soltanto di essj.
Prezzi. - I prezzi per viaggiatore e per chilometro risultano dulia tarlila differenziale C.
Persone di famioiia. — Le persone di famiglia alle quali è estesa la concessione sono esclusivamente:
a) la moglie ed i figli del maestri;
b) i figli delle maestre;
intendendosi per figli ; 1 masehi di età
non superiore ai 25 anni compiuti, e le figlie nubili.
Restituzione degli scontrini. — Gl'insegnanti che per qualsiasi motivo cessano, anche temporaneamente dal servizio ad un comune, debbono rest.tulre il libretto ed il fascicolo di scontrini, e la tessera della famiglia, al Ministero della pubblica istruzione, per mezzo degli Ispettori scolastici. Gli siessi Ispettori scolastici debbono provvedere al ritiro dei libretti, degli scontrini e delle tessere, in caso di decessi dei titolari.
Abusi. — Nei casi di abusi o tentativi di abusi, che fossero commessi, tanto dagli insegnanti, qnanto dalle persone di famiglia, gli insegnanti stessi verranno privati, per sè e per la famiglia, del beneficio della riduzione per un anno, indipendentemente dat procedimenti giudiziari e dalle relative penalità e senza pregiudizio delle misure disciplinari che le Amministrazioni dalle quali gli insegnanti dipendono credessero di prendere a loro riguardo. In tali casi i'nfficio che ha rilasciato il libretto provvederà al ritiro degli scontrini.
Compagnie teatrali ed assimilate.
Oggetto. — La concessione è accordata alle compagnie teatrali ed assimilate, pei viaggi, in 1», 2», o 3» classe, che effettuano per motivi professionali, e pel trasporto dei loro effetti ed attrezzi.
Limiti. — Sono ammesse a fruire della concessione:
a) le compagnie drammatiche, di canto, di ballo, di operette, di pantomime ed equestri, purché regolarmente costituite di almeno dieci persone adulte, o paganti il prezzo corrispondente;
Per le compagnie regolarmente costituite s'intendono quelle composte di persone che, scritturate alla d,pendenza di un capo o direttore, agiscono in comune per dare pubblici spettacoli a scopo di lucro. Oltre gli artisti propriamente detti, sono ammesse al ribasso quelle persone che concorrono alla esecuzione degli spettacoli od alla direzione artistica, tecnica od amministrativa della compagnia, nonché i figli degli artisti e delle altre persone anzidette fino all'età di 14 anni. Sono pertanto esclusi dalla concessione gli impresari e gli agenti teatrali, e tutte le persone che si trovano al servizio delle direzioni di teatri o dei singoli artisti, anziché a quello delia compagnia.
Z») le orchestre e le bande musicali, regolarmente costituite, viaggianti coi propri istrumenti e composte di almeno dieci persone adulte,o paganti prezzo corrispondente;
Per le orchestre e bande musicali regolarmente costituite s'intendono quelle formate da suonatori riuniti in Società ricono-
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