Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di
tuti autonomi per le case popolari a chiedere mutui alla Cassa depositi e prestiti, anche senza l'assegnazione delle annualità da parte dei Comuni, corno era stabilito dalle leggi precedenti, purché concorrano le garanzie volute dall'art. 11 (testo unico 5 settembre 1907). Per ultimo, l'Istituto per le case degli impiegati di Roma avrà dalla Cassa depositi e prestiti altri 10 milioni di lire in due rate.
Questo nei riguardi del credito. Rispetto alle maggiori larghezze tributa-
Degna di nota è anche la disposizione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge. L'articolo 9 della legge (testo unico) quantunque estenda a tutti gli istituti costruttori delle case popolari il beneficio della esenzione della ricchezza mobile sugli interessi dei mutui, in realtà non lo lascia godere che sui mutui concessi dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà.
E per giunta il godimento, assai problematico e contrastato dal fisco, di tale beneficio per le altre categorieCase dell' Istituto per le case popolari in Bergamo, alla Malpeasata. — Un cortile.
rie ha speciale importanza, nel nuovo progetto di legge, il prolungamento da 10 a 15 anni dalla esenzione della imposta erariale e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati.
E ne ha una ancora maggiore la estensione di tale esenzione, ma per un periodo di tempo più breve, anche alle case costruite da Società ordinari© edilizie e da privati.
di istituti mutuanti era limitato ai mutui concessi entro un ventennio.
Con l'art. 7 della nuova legge si intenderebbe esonerare dalla in.,--sta di ricchezza mobile gli interessi d»3Ì mutui fatti a tenore e pei fini della legge da tutti gli enti indicati al citato articolo 1.
Sono inoltre ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per alcuniLIQUORE M
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DITTA ALBERTI ^ BENEVENTO ¦
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