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Chi ha ottenuto l'esonero del pagamento delle tasse di frequenza è pure dispensato dal pagamento delle tasse di esami.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DEL 30 APRILE 1924 N. 756
Ammissione agli esami - I candidati ad esame di ammissione alla I. del Corso Inferiore ed alla I. del Corso Superiore, ed i candidati privatisti ad esame di idoneità ed altra classe, debbono presentare domanda al Preside dell'Istituto non più tardi del 15 giugno e del 15 settembre rispettivamente per le sessioni estiva ed autunnale.
La domanda, in carta da bollo da L. 2, deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati ove occorra:
1. - Atto di nascita.
2. - Attestato di identità munito di fotografia.
3. - Titolo di studio prescritto.
4. - Certificato di residenza della famiglia o dell'Istituto pubblico o privato cui il candidato è affidato.
5. - Ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento della tassa. Per i privatisti che si presentano agli esami, tranne che per
quelli che aspirano all'ammissione alla prima inferiore, è prescritta la presentazione di ricevuta del vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento della tassa per l'Educazione Fisica (L. 30).
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Le domande di ammissione agli esami di abilitazione debbono essere presentate al Preside, corredate dai medesimi documenti di cui sopra, non più tardi del 31 maggio.
Agli esami di Ammissione alla prima inferiore sono ammessi anche coloro che compiono nell'anno corrente, il nono anno, ma questi non potranno essere ammessi alla Prima Inferiore se non avranno avuto otto decimi in media nelle prove di esame.