BOLOGNESI
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sia nobile o popolano, uscir dal Distretto in soccorso de' Modenesi e de' Reggiani ; gli assenti a sì fatto oggetto si richiamassero dal Pretore, ed avessi forza il divieto stesso quante volte fossero in toarti Pistoia, Prato, Firenze, Ferrara e Città qualunque della Romagna (a6 Aprile). Che sul Distretto, oltre ai Podestà delle terre , vegliassero sei Capitani , quattro alla montagna ed al piano, due nel Contado Iraolese. Che prescegliesse il Comune mille e dugento dal novero de'cittadini, affinchè al cominciar de' tumulti si congregassero uniti a' Gonfalonieri delle Società e de' quartieri, al vessillo de' cavalieri Godenti, e a questi ubbidissero, sia per combattere, sia per disciogliersi, a meno d'esser proscritti per traditori. Rivolsero susseguente-mente le cure all'interezza de'giudizi, ed ali equità de' castighi ; e proscrissero Statuti ingiusti, e preclusero le vie dell'ambizione a'cittadini. Perchè per loro consiglio fu stabilito, che i padri i figli e i fratelli non sostenessero l'uno per l'altro la pena de'malefìci; e la proscrizion de'mariti non perturbasse alle mogli i possedimenti e le doti. Non .si punissero per le uccisioni se non se tanti individui quante apparissero le ferite. Non succedessero nelle eredità degli uccisi, fuorché i congiunti per agnazione , o per cognazione ed affinità. Non s'inducesse testimonio alcuno in giudizio se non se data cauzione di riprodurlo a qualunque inchiesta dei Giudici. Nessuno, o Consolo o Anziano, esternasse sia nel Consiglio maggiore, o nella credenza proposta alcuna per cosa spettante ad esso, ed a'suoi congiunti. Che finalmente 1* uffizio de' memoriali fissato dagli Statuti dell' anno scorso cominciasse ad esercitarsi, e che i testamenti fatti in addietro si sanzionassero col registraceli. Chiuse la nuova legislazione una pubblica provvidenza, che a sicurezza dei due Godenti intimò una multa di lire mille a qualunque ardisse ingiuriarli; e l'esempio di Zaccaria de' Liuzi, che fu dannato a subirla, frenò 1' audacia de' trasgressori. Intanto per cura Annoi. Boi. T. lì. 4