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BOLOGNESI
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venia; e questo accada alla presenza de'Dottori forestieri salariati e nella forma domandata da loro si faccia. Inoltre che nel creare i Rettori dell'Università, il Palazzo del Comune debba star chiuso fin che siano creati; e il giudice de'malefici, sotto l'esame del quale il detto scolare è morto, anch'esso, siccome il Pretore, domandi venia. E gli scolari siano totalmente esentì dalla giurisdizione di Giustinello, e siano sotto quella del Capitano del popolo mentre il governo di Giustinello durerà.—Che Ghillino di Buonaventura e la moglie 1 Ti tanto male occorso,
diti, nè possano in tempo alcuno esser graziati del ritorno, se non con licenza delle due parti dell' Università , cioè la canonica e la civile. E il Capitano abbia libera podestà di punire e castigare a suo volere, e fare inquisizione contra Lancilotto, figlio di Bolognetto Sartori, a cagione di percossa e d'ingiuria da lui recata nel passato mese dì Marzo al Tesoriere degli scolari Spagnuoli sulla piazza pubblica di Bologna ; e il simile s'intenda dei testimoni esaminati contra il detto Giacomo da Valenza morto, e contra gli scolari suoi compagni, se però avranno testificato il falso.—Che il Comune di Bologna ordini che si faccia istrumento o privilegio a favore degli scolari forestieri, acciocché un somigliante caso non possa occorrere, cioè che lo scolaro forestiere della Università e di facoltà canonica, o civile, o medica, per cagion criminale citato od inquisito nel foro del Pretore di Bologna, abbia facoltà di levarsi dal magistrato e dalla giurisdizione del Pretore di Bologna; e subito se sarà scolaro laico e forestiere vada al Capitano del popolo allora in ufficio, il quale conosca la causa e punisca. Ma se sarà scolaro forestiere e chierico, allora ubbidisca alla giurisdizione del Vescovo. E se il Pretore sprezzerà questa ordinazione, contrastandovi, cada immediatamente nella pena di cinquecento lire, la qual pena il Capitano del popolo
perpetuamente ban-
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