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ANNALI
dovrà riscuotere e tener in deposito in caso di ricorso : aggiungendo che ninno scolaro forestiere venga tormentato in qualsiasi guisa dal detto Pretore , o dal Capitano, o da altro ufficiale del Comune di Bologna, fuorché alla presenza delle due parti degli Anziani che siederanno, o di due Sapienti eletti per ciascuna Tribù, sotto pena di cinquecento lire di bolognini, da pagarsi all'istante. É che tutte le cose fatte in favore dell'Università civile, canonica e medica, sieno sacrate, e si osservino non solamente alla detta Università , ma pur anche a ciascuna persona di essa : e che nelle controversie degli scolari forestieri, dagli ufficiali innanzi ai quali la causa sarà agitata, nel termine di trenta giorni dal dì della citazione, sommariamente , sia riconosciuta e determinata , sotto pena di cinquanta lire per ciascuna volta che non verrà osservata la cosa. É la detta Università e gli scolari siano tenuti e reputati della parte del popolo e della Chiesa, e possano esporre le loro querele nel Consiglio del popolo, come gli altri del popolo di Bologna.—Che nella costruzione e fabbrica di una Chiesa, e nella disposizione del terreno sopra il quale verrà edificata, e nelle altre spese necessarie alla riparazione dello Studio, le quali al Capitano ed agli Anziani sono intimate e specificate, si spenda secondo il parere di detti Anziani ìnsino al valore di duemila e trecento lire. — Che il Comune di Bologna senza molti indugi mandi solenni Ambasciatori al Papa, i quali siano eletti dagli assunti del Comune , e dagli scolari, purché non siano del numero de' dottori che leggono, i quali ambasciatori tentino impetrare 1' assoluzione del giuramento pigliato dagli scolari quando si partirono di Bologna per la privazione dello Studio ; ed anche per ottenere la confermazione ai conservatori de'privilegi conceduti all'Università così dal Papa come dal Comune di Bologna: i quali Ambasciatori domandino ancora che gli esecutori di tutto ciò siano, l'Arcivescovo di Ravenna ed il Vescovo di Bologna;
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