Stai consultando: 'Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796 Tomo Terzo', Salvatore Muzzi

   

Pagina (9/719)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (9/719)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796
Tomo Terzo
Salvatore Muzzi
Tipi di S. Tommaso d'Aquino, 1841, pagine 718

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   BOLOGNESI
   ii
   e fra le altre cose si sforzino d'impetrare il privi-legio, che le persone ecclesiastiche cui si vietava «aire la ragione civile ed altre facoltà, per cinque anni possano in Bologna studiare.—Che per lo Co-mane di Bologna si ordini che il Proconsole della Società dei Notai, ed i Magistrati delle Società che alle altre sono superiori, per conservazione degli ordini sieno tenuti ad accostarsi ed unirsi al Pretore , al Capitano agli Anziani, ed agli altri uffi* ciali secondo il bisogno, ed a requisizione dei Ret» tori dell'Università, qualunque volta ne saranno ricercati, a narrare le cose occorrenti ed utili per la difesa e conservazione di detta Università degli scolari, e dei loro privilegi. E che nel giuramento che il Proconsolo ed i Preministrali faranno, sianò inserite queste parole. — Che tutti i processi fatti dal detto Ginstinello contro qualsivoglia scolare in
   Qualsiasi delitto commesso dai detti scolari coutra i Roberto da Milano, che nel tempo del disturbo era lontano da Bologna, ed era chierico, per cui fu allegata la recezione nel clericato, e fuori della verità venne bandito ; e contra Francesco da Luci* gnano e Giacomo da Volterra scolaro in medicina ed in fìsica a torto incolpato... vengano cassati, ed ogni lor bando sia fatto nullo.—Che ai dottori forensi salariati in facoltà canonica e civile dal Co* mune di Bologna, venga duplicato il consueto salario di qui a due anni prossimi a venire;'e cosà si accresca il salario ai dottori di medicina e fisica , e delle arti, fino alla somma di dugento lire, delle quali al dottor della pratica ne tocchino cento , e cento a quello della fisica, alla cui somma si aggiungano ancora altre cento lire da dispensar loro nel termine di due anni. 11 dazio poi del vino, ordinato per pagare il salario ai dottori deputati alla legge canonica , alla civile ed alla pratica ; s'intenda pure stabilito pel dottore della hlosofia. Ordinando poi al depositario del Comune di Bologna che sotto pena di lire cento paghi ai detti dottori la detta addizione , a sollecita dimandà Annal. Boi. T. III. a
   v^