Storia fiorentina (volume 9) di Benedetto Varchi
12 storia fiorentina. [15-29]medesimamente, che la Signoria fusse obbligata di proporre almeno sei giorni innanzi che alcuno oratore partire dovesse, la commessione sua tra lei ed i Collegi tre dì, tre volte per di, non si vincendo prima; e se non la proponessono, cades-sino in pena di cento fiorini larghi per ciascuno, e ne fus-sero a'Conservadori delle leggi sottoposti, ed il primo cancelliere della Signoria fusse tenuto, deposto che avessono il loro magistrato i Signori, darne notizia a' Conservadori ; e se in tre di, a tre volte per giorno non si fusse vinta cotale instru-zione o commessione, erano i Dieci della guerra obbligati fra '1 termine di tre di prossimi, sotto le medesime pene ed al medesimo magistrato sottoposti, farla essi in quel modo che giudicassero migliore. Vollero di più, che nessuno ambascia-dorè o commessario potesse essere costretto a stare fuori d'Italia più d'un anno, ed in Italia più che otto mesi, e che a ciascuno dovesse essere pagato innanzi che partisse, insieme col suo donativo, il salario di due mesi, secondo che nel partito de' partiti contenuto si fosse ; con questo, che se in detta legazione o commessaria stesse meno di due mesi, fusse obbligato alla ristituzione di quel salario che egli avesse soprapreso di più. Ordinarono eziandio, cosa degna di molta loda, affine che i giovani s'avvezzassino a esercitarsi nelle faccende pubbliche a buon' ora, che ogni volta che fusse creato uno o più ambasciadori, o alcun commessario generale per al campo, si dovesse ancora creare un giovine d'età d'anni ventiquattro almeno, ed al più trentaquattro, nel medesimo modo e colle medesime qualità e condizioni che esso oratore o commessa-rio principale ; il salario del quale non potesse essere meno per sè, per un famiglio e per un cavallo, di quindici scudi d'oro il mese. Con costui, il quale si chiamava il giovane degli ambasciadotì, ovvero il sotto ambasciadore, erano tenuti a conferire tutte le cose in detta legazione o commesseria occorrenti; non poteva già intromettersi nelle faccende più che paresse al suo principale ; gli era ben lecito, qualunche volta gli piacesse, intervenire a tutte l'udienze o pubbliche o private; non poteva già scrivere nè in pubblico, nè in privato senza saputa e consentimento del suo principale; i quali principali non potevano scrivere anch' essi, sotto pena
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